EMERGENZA CORONAVIRUS, RINVIATE SOLO LE PRESTAZIONI DIFFERIBILI PER SPECIALISTICA AMBULATORIALE E RICOVERI: Circolare del Ministero della Salute con le Linee di indirizzo

È stata pubblicata la Circolare del Ministero della Salute n. 7422 del 16 marzo 2020Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19”. Vengono indicate le attività da considerare differibili in base a una valutazione del rapporto rischio-beneficio.

Questo il testo della Circolare

In considerazione delle disposizioni urgenti concernenti il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 emanate dal Governo con i DD.PP.CC.MM. del 08.03.2020 e del 09.03.2020 ed alla luce delle indicazioni generali in merito alla rimodulazione dell’attività programmata già contenute nelle Circolari del Ministero della Salute del 29.02.2020 e del 01.03.2020, al fine di rendere omogenee le eventuali iniziative di riorganizzazione delle attività ospedaliere di ricovero diurno e ordinario e ambulatoriali che si rendessero necessarie allo scopo di soddisfare il potenziale incremento delle necessità di ricovero e di limitare i flussi di pazienti all’interno delle strutture di assistenza, si comunicano le seguenti indicazioni generali per la riprogrammazione delle attività da considerare clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio:

ATTIVITÀ AMBULATORIALE per prestazioni garantite dal SSN

NON PROCRASTINABILE:

prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019:·

> U (Urgente): da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;·

> B (Breve), da eseguire entro 10 giorni.

PROCRASTINABILE:

prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019:

> D (Differibile), da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici: queste prestazioni dovranno essere valutate singolarmente in base al quesito diagnostico;

> P (Programmata) da eseguire entro 90/120 giorni.

Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.

ATTIVITÀ DI RICOVERO per prestazioni garantite dal SSN

NON PROCRASTINABILE:

> ricoveri in regime di urgenza;

> ricoveri elettivi oncologici;

> ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A* (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019).

PROCRASTINABILE:

> ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità B e C** (come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019). Questi casi verranno valutati singolarmente dal Direttore Sanitario e dai Direttori delle Unità Operative di afferenza della lista di attesa in base alle caratteristiche cliniche;

> ricoveri elettivi classe di priorità D*** (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato- Regioni 21.02.2019).

Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.

NdR:

*Definizione di “Classe di priorità A” (PNGLA 2019-2021 Punto 3.2.): “Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.”

**Definizione di “Classe di priorità B” (PNGLA 2019-2021 punto 3.2.): “Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.

**Definizione di “Classe di priorità C” (PNGLA 2019-2021 punto 3.2.): “Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi”.

***Definizione di “Classe di priorità D” (PNGLA 2019-2021 punto 3.2.): “Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi”.

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Oltre alla Circolare ricordiamo che il Decreto Legge #CuraItalia prevede prestazioni domiciliari o a distanza per le persone anziane e per persone con disabilità,

Il Decreto Legge #CuraItalia prevede che durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni forniscono, tenuto conto del personale disponibile, già impiegato in tali servizi (anche se in convenzione, concessione o appalto) prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Ciò avviene anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

 

 

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