In che modo e con quali misure, il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm), pubblicato in Gazzetta ufficiale il 1 marzo 2020, influisce in maniera diretta o indiretta sul lavoro degli operatori sanitari e delle strutture di ricovero?
Il Decreto (che aggiorna il quadro degli interventi e delle misure del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, sostituendo i decreti attuativi precedenti) disciplina l’attuazione di misure e interventi per il contenimento e la gestione dell’emergenza da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, calibrandoli su diverse aree geografiche nazionali definite sulla base dell’attuale situazione epidemiologica.
Nella cosiddetta “zona rossa”, che comprende i Comuni lombardi di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e il Comune veneto di Vo’, il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i residenti o domiciliati nel Comune o nell’area interessata non si applicano al personale sanitario.
Nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle Province di Pesaro e Urbino e di Savona devono essere limitati gli accessi dei visitatori alle aree di degenza e le visite agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti. Inoltre, vengono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano comprese nella gestione della emergenza epidemiologica. Sempre in queste aree geografiche è stato inoltre introdotto l’obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto anche, e in particolare, nelle strutture sanitarie e sociosanitarie.
Nella Regione Lombardia e nella Provincia di Piacenza, vengono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; questa misura non viene applicata per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “Livelli essenziali di assistenza (Lea)”.
Relativamente all’intero territorio nazionale il personale sanitario si deve attenere alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute. Nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario (e in generale nelle pubbliche amministrazioni, e in tutti i locali aperti al pubblico) devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.
L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti, sulla base della comunicazione (obbligatoria) da parte del cittadino che ha soggiornato in zone a rischio epidemiologico a partire dai 14 giorni precedenti alla pubblicazione del Dpcm del 1 marzo 2020 dovranno provvedere alla conseguente prescrizione della permanenza domiciliare e avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informando il Medico di medicina generale/Pediatra di libera scelta (MMG/PLS) da cui il soggetto è assistito.
Relativamente al monitoraggio delle persone in isolamento, l’operatore di sanità pubblica deve inoltre:
- accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi
- informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi
- informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera)
- informare la persona sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle misure quali il mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni dall’ultima esposizione, divieto di contatti sociali, di spostamenti e/o viaggi e l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza epidemiologica
- informare la persona che in caso di comparsa di sintomi deve avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di sanità pubblica, indossare la mascherina chirurgica, allontanarsi dagli altri conviventi e rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale dell’ambiente, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario
- contattare quotidianamente la persona sotto sorveglianza per avere notizie sulle sue condizioni di salute. In caso di comparsa di sintomatologia, consultare il MMG/PLS e procedere secondo quanto previsto dalla Circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della Salute.
Si sottolinea che tutte le misure sopra descritte sono valide fino all’8 marzo 2020, quando saranno rivalutate sulla base della nuova situazione epidemiologica
- Il Dpcm del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) – (G.U. Serie Generale , n. 52 del 01 marzo 2020)”
- la Circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della Salute “COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti” (pdf 670 kb)
fonte: EpiCentro ISS