Terapie digitali: la regolazione in Europa e in Italia. di Eleonora Agricola, Maria Di Marzo

Quando si parla d’innovazione spesso si dimentica che nell’interazione di competenze interdisciplinari deve necessariamente essere incluso il sistema regolatorio. Esso, infatti, non vuole porsi come ostacolo all’innovazione ma, al contrario, vuole evolversi per essere funzionale, preparato e adeguato al fine di rendere accessibili ai pazienti le soluzioni innovative, assicurando al contempo sicurezza, efficacia e qualità. In considerazione di ciò, appare evidente che le terapie digitali o digital therapeutics rappresentano, attualmente, una delle sfide che il sistema regolatorio si trova a dover affrontare all’interno del più ampio ambito della salute digitale.

Le cosiddette terapie digitali sembrano essere una nuova frontiera della cura e la Food and drug administration (Fda) ha iniziato a elaborare delle guidance per i produttori. Qual è la situazione in Europa? E quale in Italia?
Sebbene negli Stati Uniti la Fda abbia già autorizzato la prima terapia digitale, l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) non ha ancora raccomandato l’autorizzazione di alcuna terapia digitale in combinazione con un farmaco. Dal punto di vista regolatorio, attualmente, le terapie digitali sono inquadrate come dispositivi medici secondo le direttive n. 93/42/EEC, 98/79/EC e 90/385/EEC. Come noto, il Regolamento n. 745/2017, la cui piena applicazione è prevista per maggio 2020, sostituirà tali direttive, pertanto le terapie digitali dovranno, da tale data, essere conformi a requisiti regolatori più stringenti di quelli attuali. In particolare, tutti i dispositivi medici che siano software attivi dovranno essere dotati di un sistema di gestione della qualità, un’analisi post-marketing, una sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica. Al momento non sono ancora state redatte linee guida in relazione al citato Regolamento o ai prodotti ad esso associati, tra cui le terapie digitali. Tuttavia, gli sviluppatori possono già rivolgere quesiti di natura scientifica e regolatoria all’Ema, in particolare all’Innovation task force [1] o al Scientific advice working party (Sawp), richiedendo un qualifi cation advice [2]. Le linee guida “Software as a medical device: clinical evaluation” [3] dell’International medical device regulators forum e “Guidance on qualification and classification of software in regulation (Eu) 2017/745 – MDR and Regulation (Eu) 2017/746 – IVDR” [4] del Medical device coordination group della Commissione europea costituiscono, ad esempio, un valido supporto, in attesa della pubblicazione di un corpus di linee guida, aggiornate o più specifiche. È bene ricordare che in Europa la discussione sulla necessità di adeguare l’intero sistema regolatorio alla salute digitale, e dunque anche alle terapie digitali, è aperta. A questo proposito Ema ha recentemente sottoposto a consultazione pubblica il documento “Regulatory science to 2025”, che include proprio il digitale fra le aree d’interesse su cui intende investire maggiormente, affinché ci sia un’adeguata risposta regolatoria alle future sfide in campo farmaceutico.

A livello dei singoli stati membri europei, le agenzie regolatorie nazionali stanno gestendo autonomamente l’introduzione delle terapie digitali nella pratica clinica, applicando, talvolta, propri requisiti. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) partecipa attivamente ai gruppi europei e internazionali sull’innovazione. In particolare, l’Ufficio innovazione e scientific advice Ema [5] fa parte dell’European innovation network, la rete degli uffici innovazione delle agenzie regolatorie nazionali [1]. Il network vuole favorire il collegamento tra le realtà che sviluppano innovazione con le istituzioni regolatorie europee, per agevolare l’accesso agli strumenti regolatori e scientifici offerti in Europa assicurando, al contempo, l’individuazione delle nuove tecnologie ed il loro tempestivo inquadramento regolatorio.

A partire dal 2021 con l’entrata della Digitale versorgung gesetz per la digitalizzazione nel settore sanitario approvata dal Parlamento tedesco ogni medico potrà prescrivere le terapie digitali che saranno rimborsate dall’assicurazione sanitaria. Per ottenere l’accesso condizionato al mercato sanitario e la rimborsabilità, le Diga (acronimo tedesco per applicazioni sanitarie digitali) devono soddisfare determinati criteri e i produttori devono fornire entro un anno le prove scientifiche che dimostrino la loro validità per avere conferma della rimborsabilità.
Fonti: www.bundesgesundheitsministerium.de/digital-healthcare-act.html | www.research2guidance.com | Pillon S. Sanità digitale: la nuova legge tedesca e il vuoto legislativo dell’Italia. Agenda digitale, 6 dicembre 2019.

Quali problematiche pensate possano emergere nella valutazione regolatoria dell’efficacia e della sicurezza?
L’efficacia, la sicurezza e la qualità delle terapie digitali devono essere rigorosamente dimostrate, in modo da assicurare in ogni caso un positivo rapporto beneficio-rischio. L’efficacia e la sicurezza dovranno essere necessariamente valutate caso per caso, in relazione alla specifica destinazione d’uso, coinvolgendo un gruppo multidisciplinare di esperti. Naturalmente, nel caso in cui le terapie digitali vengano sviluppate per l’utilizzo combinato con un farmaco, il loro rapporto beneficio-rischio dovrà necessariamente essere inquadrato in quello del farmaco stesso. Le indicazioni sui dati da produrre sono riportate nella suddetta normativa, nonché nelle relative linee guida attualmente in vigore, ma che saranno, come accennato, riviste in conformità al nuovo Regolamento. Studi clinici dovranno essere opportunamente disegnati in termini di potenza del campione e del giusto comparator, nonché in termini di outcome ed endpoint. In materia di trattamento dei dati personali e di privacy le terapie digitali dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti del Regolamento n. 679/2016, che, però, esulano dalla competenza delle agenzie regolatorie per i farmaci e per i dispositivi medici.

Le terapie digitali possono avere un impatto importante sulla qualità percepita delle cure da parte del malato e delle famiglie: come potrebbero essere coinvolti i cittadini nel percorso di valutazione?
È ormai generalmente accettato e promosso il principio per cui il paziente debba essere coinvolto nei processi di valutazione del farmaco, e sempre di più nelle fasi di sviluppo, nonché in quelle successive all’autorizzazione, per la raccolta di real world data utili a una valutazione continua del rapporto beneficio-rischio. Nello specifico, le terapie digitali rappresentano un’interfaccia diretta col paziente, per cui il ruolo di quest’ultimo diventa cruciale in tutte le fasi dello sviluppo, a cominciare dal disegno del dispositivo (es. usabilità del prodotto) fi no alla valutazione degli outcome clinici, contribuendo a delineare il beneficio clinico del prodotto e la sua sicurezza d’uso. Il paziente è investito di un ruolo attivo nel prendersi cura della sua salute, stimolato a stabilire un’interazione con gli operatori della salute e a un controllo più attento e costante del proprio stato psico-fisico. Pertanto, le terapie digitali costituiscono uno strumento che potrà facilitare un accesso più ampio, equo ed integrato al sistema salute.

Bibliografia

[1] European medicines agency. Ema’s innovation task force. In: Innovation in medicines. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/innovation-medicines#ema’s-innovation-task-force-(itf)-section
[2] European medicines agency. Guidance for applicants. In: Qualifi cation of novel methodologies for medicine development. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/innovation-medicines#ema’s-innovation-task-force-(itf)-section
[3] Software as a medical device working group. Software as a medical device (SaMD): clinical evaluation authoring group. International medical device regulators forum, 21 settembre 2017.
[4] The European commission’s Medical device coordination group. Guidance on qualifi cation and classifi cation of software in regulation (Eu) 2017/745 – MDR and Regulation (EU) 2017/746 – IVDR. Ottobre 2019.
[5] Agenzia italiana del farmaco. Innovazione e scientific advice. https://www.aifa.gov.it/en/web/guest/innovazione-e-scientific-advice

fonte: FORWARD

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