MEDICI SPECIALIZZANDI IN CORSIA: linee guida Conferenza Regioni per accordi con l’Università

Via libera dalla Conferenza delle Regioni ad un documento che definisce cinque passaggi standard su cui articolare gli appositi accordi tra Regioni e Province autonome e le Università degli Studi per poter assumere medici specializzandi inseriti nelle graduatorie di concorso pubblico.
Questi in sintesi i contenuti condivisi da inserire negli accordi Regioni-Università
1) il riconoscimento da parte dell’Università delle attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell’azienda sanitaria presso la quale è assunto come parte integrante e sostanziale del ciclo di studi per la specializzazione;
2) l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale è effettuata dalle aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione;
3) i medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, secondo i criteri previsti dall’accordo Regione- Università, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato;
4) lo specializzando medico svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. L’attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo;
5) il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN: stipendio tabellare; indennità di specificità medica; indennità di esclusività; indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti; retribuzione di risultato, ove spettante; retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito.
fonte: regioni.it
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