Alla fine dell’anno appena trascorso è stato presentato un prezioso volume, Il muro dell’imputabilità. Dopo la chiusura dell’Opg, una scelta radicale, curato da Franco Corleone con il fondamentale contributo di Giulia Melani. Il volume è stato preceduto da una importante ricerca condotta nella Casa lavoro di Vasto e nella Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems) di Volterra, pubblicata nel volume Archeologia criminale. Le misure di scurezza psichiatriche e non psichiatriche (scritto da Evelin Taormina e Katia Poneti, oltre alla stessa Giulia Melani). Entrambe le opere rappresentano un contributo alla discussione offerto dal Gruppo di lavoro costruito dall’Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Toscana.
Nei due volumi si afferma un principio, elementare ma rivoluzionario: “La responsabilità è terapeutica”.
Riprendendo (e affinando) precedenti disegni di legge, viene presentato un articolato ambizioso, che si propone innanzitutto di superare assunti ascientifici (come la supposta incapacità di intendere e volere e la pericolosità della persona con disturbo mentale) debitori di influenze positivistiche; e con essi la (il)logica del “doppio binario”, che separa gli imputabili dai non imputabili. All’evidenza, sebbene sia molto di moda il tratto di penna (con il quale si pensa di abolire la povertà, o il tempo, conferendo prebende o abolendo la prescrizione), la proposta ha il pregio di misurarsi con la realtà, non limitandosi alla critica dello stato dell’arte.
Così, anche disvelando l’aporia (sia pur ispirata al superamento degli ergastoli bianchi) della previsione della durata delle misure di sicurezza, agganciata al massimo edittale previsto per il reato commesso, viene nuovamente presentata la proposta che il “folle reo” sia trattato come chi delinque in stato emotivo o passionale, o di ebrezza, o per assunzione di sostanze, cioè capace e responsabile, sia pur nei limiti derivanti dalla propria condizione.
Del fatto commesso si è chiamati a rispondere, ma con la sicurezza della cura, non più con la cura della sicurezza; lungi dal costituire una semplice inversione semantica, il paradigma rovesciato assume un’assiologia speculare alla situazione attuale, che le acute riflessioni di Giulia Melani, nel capitolo Abolire il doppio binario, propone efficacemente di superare.
Si prevedono dunque misure alternative alla detenzione con finalità terapeutica (come nell’articolato licenziato dalla Commissione Ministeriale Pelissero, all’interno dei confini della delega), si solidifica la pronuncia n.99/2019 della Corte Costituzionale, in tema di equiparazione tra infermità fisica e psichica, si aboliscono le misure di sicurezza provvisorie, si implementa il ruolo dei Dipartimenti di salute mentale, si facilita l’accesso alle misure dalla libertà, ed infine si fa opera di igiene linguistica, ripulendo il codice penale da ogni riferimento a logiche manicomiali.
Come talvolta accade, al naufragio segue l’approdo; navighiamo in acque melmose, ma dopo la (pur fondamentale) Legge 81/2014 è giunta l’ora di riformare il sistema delle misure di sicurezza, rovesciando la logica esistente, trovando riparo protettore nella limpida disposizione costituzionale di cui all’art.32.
Proprio in questi giorni è scaduto il periodo di prorogatio concesso dalla Legge regionale toscana per il ruolo di Garante ricoperto dal 2013 da Franco Corleone, il cui impegno per la tutela dei diritti delle persone non è mai venuto meno; dobbiamo un grazie a chi si è sempre fatto promotore di campagne di progresso, a chi non ha mai smesso di proporre cambi di rotta, anche quando la strada principale era più breve e più comoda da seguire, e siamo certi che la Toscana, che per prima abolì la pena di morte, saprà essere protagonista nel cammino riformatore.