È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – S.O. n. 305 del 31.12.2019 – il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché dI innovazione tecnologica”.
Le misure di interesse sanitario sono contenute nell’articolo 5 e nell’articolo 25
Articolo 5
comma 1 – Quote premiali per le Regioni: si proroga anche al 2019 e al 2020 l’assegnazione di quota premiale del FSN per le Regioni che hanno istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo. Modifica dell’articolo 2, comma 67-bis, della legge Finanziaria 2010.
comma 2 – Assunzioni Aifa: si prorogano al 2020 i termini per bandire la procedura concorsuale relativa ai dirigenti sanitari biologi, e per completare la procedura per l’assunzione di 10 dirigenti amministrativi di II fascia. Modifica dell’articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
comma 3 – Sperimentazione animale e sostanza d’abuso: prorogate al 1° gennaio 2021 le disposizioni della direttiva europea sulla sperimentazione animale e sulle sostanze di abuso. Modifica dell’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014,n. 26.
comma 4 – Idoneità medici cure palliative: prorogato di 18 mesi il termine previsto dalla legge di bilancio 2019 per le deroghe all’idoneità dei medici operanti nelle reti delle cure palliative. Per garantire il rispetto della legge sull’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, e il rispetto dei Lea, sono ritenuti idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate medici sprovvisti dai requisiti previsti dal decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013 (relativi alle equipollenze) e che alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 sono già in servizio presso queste reti e rispondono a ad alcuni requisiti. Modifica dell’articolo 1, comma 522, secondo periodo, della legge 20 dicembre 2018, n. 145.
comma 5 – Elenchi speciali professioni sanitarie: prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l’iscrizione all’elenco speciale delle professioni sanitarie istituite dalla legge Lorenzin. Modifiche dell’articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42
Articolo 25
comma 1 – Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie: le risorse attuali sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Queste somme vanno ad aggiungersi a quelle già stanziate dalla finanziaria 2018 (Legge 2025/2017, comma 435). Tuttavia si precisa che “agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse del Finanziamento sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica”.
commi 2 e 3 – Procedure alternative di sperimentazione animale: per finanziare lo sviluppo e ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d’informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, è destinato un importo annuale pari ad euro 1.000.000 anche per il triennio 2020-2022. Di queste, il 20% verrà destinato alle Regioni (prima era il 50%) ed al 80% agli Izs. Modifica dell’ articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014.
comma 4 – Stabilizzazione dei precari di Irccs e Istituti Zooprofilattici Sperimentali Izs: possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato coloro che hanno maturato al 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017, un’anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi sette (invece che cinque). Modifica dell’ articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
A cura di SOS Sanità