LEGGE DI BILANCIO 2020 APPROVATA: le misure per sociale e sanità

La Camera dei Deputati ha approvato il 23 dicembre la Legge di Bilancio 2020.

 

Queste le principali misure per sociale e sanità (a cura di SOS Sanità)

commi da 59 a 61 – Fondo per edifici destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia: pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per il periodo 2024-2034. Priorità per le aree svantaggiate e periferie urbane.

commi da 81 a 84 edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico: incremento di 2 miliardi del fondo (ex articolo 20 Legge 67/1988). Il Fondo passa così da 28 a 30 miliardi. Si tratta di fondo pluriennale, ora utilizzabile fino all’anno 2032. L’incremento di 2 miliardi è così distribuito:

  • 100 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
  • 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

L’incremento è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità (di risorse) stanziate con la legge di bilancio 2019, e che abbiano iniziato i lavori entro il 2014 e conseguito il collaudo entro il 2021.

Parte del Fondo, pari a 235,8 milioni, è vincolato a finanziare l’acquisto di apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale (come previsto dal successivo art. 55 del D.d.L di Bilancio).

Il termine per completare l’adeguamento degli spazi nelle Aziende Saitarie per lo svolgimento delle attività di Libera Professione Intramuraria ALPI è prorogato al 31.12.2021.

comma 269 tetto spesa personale SSN, soppressa la norma  che prevedeva che le disposizioni sul tetto di spesa non fossero applicate alle Regioni e Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Si applica dunque anche a tali Regioni il  nuovo tetto di spesa ora disciplinato dal DL Fiscale 124/2019 appena convertito in Legge

comma 271 – nuovi contratti formazione specialistica in medicina: le risorse attuali, stanziate con la Legge di Bilancio 2019 (comma 521 art. 1 Legge 145/2018), sono incrementate di 5,425 milioni per il 2020, di 10,850 milioni per il 2021, di 16,492 milioni per il 2022, di 22,134 milioni per il 2023 e di 24,995 milioni a decorrere dal 2024.

commi da 275 a 277 – interventi a favore della ricerca pubblica nazionale nell’ambito delle risorse destinate alla Fondazione Human Technopole.

commi 311 e 312contributo infrastrutture sociali (al Sudper incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali nelle regioni del Mezzogiorno sono utilizzati 75 milioni annui, per gli anni dal 2020 al 2023, provenienti dal Fondo sviluppo e coesione, che finanzia anche interventi in ambito socio sanitario (es. Piano Operativo Salute), destinati ai Comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

comma 314 rifinanziamento strategia nazionale aree interne: vengono incrementate le risorse del Fondo di rotazione con 60 milioni per l’anno 2021 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alcuni progetti sono destinati all’ambito sanità e sociale.

comma 329 – fondo prevenzione randagismo: stanziato 1 milione di euro per l’anno 2020. (Il 60 per cento delle risorse riguarda le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

comma 330  – fondo per la disabilità e la non autosufficienza: viene istituito un ulteriore Fondo, con una dotazione di 29 milioni di euro nel 2020,  200 milioni di euro nel 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il nuovo Fondo serve per finanziare, con interventi normativi, il riordino e la sistematizzazione  delle politiche a sostegno della disabilità.

Non è chiaro quale relazione abbia questo Fondo con l’attuale  fondo Non Autosufficienza (ex art.1,comma 1264 Legge 296/2006 reso strutturale con la Legge finanziaria del 2015).

comma 331 – il Fondo per le non autosufficienze (ex legge 296/2006) è incrementato di 50 milioni di euro per il  2020 (passa così a 620 milioni)

comma 332 – il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è incrementato nel 2020 di 5 milioni di euro.

comma 333 – per progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, a decorrere dal 2020, contributo annuo pari a 500.000 euro  asl “progetto Filippide”

comma 334esentati dal pagamento del ticket per farmaci e prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche, i minorenni privi di un sostegno familiare, dal 1° gennaio 2020

comma 335contributo per le scuole dell’infanzia paritarie di ulteriori 12,5 milioni di euro  nel 2020 che accolgono alunni con disabilità.

comma 336 – contributo straordinario all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti): di 1 milione di euro per l’anno 2020 in occasione del centenario dell’Unione.

comma 337contributo in favore della Fish Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus) di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

comma 338 contributo annuo di 500.000 euro all’Associazione nazionale guida legislazioni handicappati trasporti. a decorrere dall’anno 2020

comma 342 – prorogato al 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni.

commi da 339 a 345 disposizioni varie a favore della famiglia: Istituito il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”: 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo servono all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. La norma non specifica quali siano i provvedimenti normativi attuativi degli interventi a valere sulle risorse del Fondo, ma indica che, dal 2021, nel Fondo verranno trasferite le risorse dedicate all’erogazione dell’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del Bonus asilo nido. Per quanto riguarda il Bonus bebè, il beneficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è riconosciuto soltanto per la durata di un anno. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro) modulata su tre fasce ISEE, più precisamente: assegno annuale di 1.920 euro per le famiglie con ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro; assegno annuale di 1.440 euro per le famiglie con ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; assegno annuale di 960 euro per le famiglie con un ISEE minorenni superiore a 40.000 euro. Come già previsto, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20 per cento. Anche il Bonus asilo nido viene rimodulato su soglie ISEE differenziate; l’attuale beneficio di 1.500 euro, a decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro.

comma da 348 a 352sostegno vittime di violenza e stalking:  le amministrazioni pubbliche espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all’utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza estalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

comma 353 – i finanziamenti per il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale viene incrementato di 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022..

comma 354educazione alle differenze di genere: le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi già esistenti A questo scopo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

comma 359 – istituito un fondo, di 2 milioni annui dal 2020, per favorire l’accesso ai piccoli musei (anche per l’abbattimento barriere architettoniche.

comma 361detrazioni fiscali per spese veterinarie: è detraibile un importo pari al 22% delle spese veterinarie, (su un importo fino a euro 500 (oggi era 387 euro), per la parte che eccede euro 129,11).

commi da 446 a 448 abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie: abolito il cosiddetto “superticket da 10 euro” per ricetta dal 1 settembre 2020 (era stato previsto dalla legge 296/2006 articolo 1 comma 796 lettere p e p-bis). Per il 2020 sono stanziati 185 milioni di euro e a decorrere dal 2021 sono stanziati 554 milioni.

Di conseguenza il livello del finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale FSN aumenta: nel 2020 di 185 milioni e nel 2021 di 554 milioni.

Le misure di partecipazione alternative al superticket adottate da alcune regioni sono abolite. Il finanziamento aggiuntivo sarà ripartito fra tutte le Regioni.

Dal 2021 il fondo di 60 milioni annui per l’esenzione dal superticket destinato alle categore  vulnerabili viene cancellato, e le risorse destinate al finanziamento dell’abolizione del superticket.

Commi da 449 a 450apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale: una parte del Fondo per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico (ex art. 20 Legge 68/1988), per una cifra pari a 235,8 milioni, è destinato all’acquisto di apparecchiature sanitarie destinate per le prestazioni di competenza dei Medici di Medicina Generale MMG e dei Pediatri di Libera Scelta, allo scopo di “favorire la presa in carico e ridurre il fenomeno delle liste di attesa”.

La relazione tecnica precisa che le risorse sono destinate all’acquisto di dispositivi digitali diagnostici di I livello (Ecg, holter, spirometro, dermoscan, …).

Le apparecchiature sanitarie restano di proprietà delle aziende sanitarie e saranno assegnate ai medici secondo modalità individuate dalle aziende stesse. Le risorse alle regioni saranno ripartite con Decreto del Ministero Salute dopo Intesa Stato Regioni. Con il medesimo decreto saranno precisate che le attività saranno rivolte a persone in condizioni di fragilità/cronicità e alla telemedicina.

comma 451 -disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria si interviene su quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2018. Il Ministero della Salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i criteri ai quali gli istituti dovranno attenersi per l’attribuzione delle fasce economiche al personale assunto a tempo determinato in fase di prima applicazione delle norme.

comma 452 – contributo per l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie delle povertà di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

comma 453 –  stanziati 500 mila euro l’anno, dal 2020 al 2022, per campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione, le cui modalità saranno definite dal ministro della Salute.

comma 455 – in favore dell’ Ente nazionale sordi (ENS), (progetto Comunic@Ens,servizio di videochiamata) previsto un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.

commi 456 e 457 – contributo fino a 400 euro l’anno per neonato, fino al sesto mese di vita per le mamme che non possono allattare. Fondo al Ministero della Salute di 2 milioni di euro per il 2020 e di 5 milioni per il 2021. Un decreto ministeriale stabilirà poi le misure attuative. Nei LEA la fornitura di latte artificiale a carico del Ssn era prevista solo per i bambini nati da madri sieropositive per Hiv.

commi 458, 459, 460  – per assicurare all’INPS lo svolgimento delle funzioni relative all’invalidità civile, e delle attività medico- legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l’INPS è autorizzato a stipulare con le  organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dall’anno 2021…, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di medici non superiore a 820 unità all’anno. Previsto un Decreto ministeriale per gli aspetti organizzativi delle convenzioni.

commi 461, 462Farmacie dei servizi: per il biennio 2021-2022, estesa la sperimentazione della farmacia dei servizi a tutto il Paese, con un autorizzazione di spesa di 25,3 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La presa in carico dei pazienti cronici, può essere fatta anche presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, nel rispetto di prescizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. Il farmacista può informare il medico di medicina generale, il pediatri di libera scelta o il medico prescrittore circa la regolarità nell’assunzione di farmaci da parte dei pazienti, o su ogni altra notizia anche per il rinnovo delle prescrizioni di farmaci.

comma 463 – stanziamento di 1 milione di euro per la Rete nazionale dei registri dei tumori così ripartiti: 1 milione di euro dal  2020

comma 464 -i medicinali omeopatici interessati da un procedimento di rinnovo dell’autorizzazione in commercio depositato in Aifa entro la data del 30 giugno 2017, sono mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione. Gli altri medicinali omeopatici già presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020, restano in commercio fino alla data di scadenza del medicinale e comunque non oltre il 1° gennaio 2022.

comma 465 – proroga del riconoscimento dell’ equipollenza dei corsi regionali triennali per educatori professionali: i titoli devono essere stati conseguiti entro il 31.12.2012 (prima il termine era l’anno 2005).

commi da 466 a 468stabilizzazione di personale nel Servizio sanitario nazionale e prosecuzione di rapporti di lavoro: allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei LEA, i requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 20 dellacd Legge Madia per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni si applicano anche a chi lavora nel Servizio sanitario nazionale. Si estende fino al 31 dicembre 2022 la norme della disciplina transitoria di carattere generale che consentono l’assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti di lavoro a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. La disciplina riguarda anche il personale dirigenziale. Viene spostato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l’indizione delle procedure e dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per la loro conclusione e per la prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere. I lavoratori precari devono aver maturato al 31.12.2019 (e non più al 30.6.2019) almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

comma 469 – finanziati con 2 milioni di euro nel 2020 e nel 2021 il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell’incidenza dell’endometriosi nel territorio nazionale. il 50% di tali risorse è destinato alla ricerca scientifica.

commi da 470 a 472 – Per supportare le attività dell’ Osservatorio nazionale per la formazione medica specialistica viene istituita un’apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell’Osservatorio Nazionale vengono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari; la denominazione diventa: Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica e ne viene integrata la composizione con altre figure professionali. Previsto un finanziamento di 3 milioni di euro annui. Autorizzata una spesa di 3 milioni di euro nell’anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per Agenas e all’Osservatorio Nazionale ed agli osservatori regionali, per sviluppare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari.

comma 482 – il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è incrementato rispettivamente di 1 milione di euro per l’anno 2020, di 2 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3 milioni di euro per l’anno 2022.

commi da 486 a 489 – si esclude, per il triennio 2020-2022, che lo Stato e gli enti previdenziali possano aggredire i beni ereditari trasmessi dall’autore di un delitto di omicidio del partner ai figli minori. In relazione al medesimo delitto sono modificate anche le condizioni di accesso al Fondo per le vittime dei reati (comma 489)

comma 490 – il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (articolo 3, comma 1, della legge 112/2016 Fondo “Dopo di noi”) è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2020.

comma 634Farmaci e dispositivi medici vengono esentati dalla nuova plastic tax.

comma 659  – aumenta l’importo dell’ accisa tabacchi minima (sigari, sigaretti e tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette): rispettivamente da 30 a 35 euro, da 32 a 37 euro, da 125 a 130 euro.

comma 660 – nuova imposta di consumo gravante sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, filtri e cartine: 0,0036 euro il pezzo.

commi da 661 a 676imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti. Il comma 665 fissa la misura dell’imposta in: a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti; b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

commi 679 e 680 – la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale sono validi anche se i pagamenti avvengono in contanti.

commi da 727 a 730 – stabiliscono l’indizione di una gara per l’affidamento da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro; e che, nel rispetto della privacy, l’utilizzo e l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi sono riservati anche Al Ministero della Salute e all’Osservatorio per il Contrasto e la Diffusione del Gioco d’Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini.

comma 852 – contributo di 500 mila euro per il 2020 a sostegno delle attività della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per l’assistenza medico specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumori.

comma 859 – per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitarie viene autorizzata l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

DOSSIER SUI PROFILI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

vedi anche: GLI EFFETTI DEL DECRETO FISCALE PER Sanità e Sociale

Pensionati in piazza per non autosufficienza e pensioni

Manovra: la mobilitazione sindacale

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