MANOVRA DI BILANCIO IN PARLAMENTO: le misure per sanità e sociale


E’ iniziato al Senato l’iter per l’esame del Disegno di Legge di Bilancio per il 2020.

Con le comunicazioni del Presidente sul disegno di legge di bilancio (A.S. 1586), ai sensi dell’articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, si è aperta, martedì 5 novembre, la sessione di bilancio. Il testo verrà assegnato alla Commissione Bilancio, in sede referente; le altre Commissioni, in sede consultiva, dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5a Commissione entro lunedì 11 novembre. Le Commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera saranno impegnate, dal 7 al 12 novembre, in un ciclo di audizioni preliminari all’esame del provvedimento.

Relazione Illustrativa e Relazione Tecnica

Articolato, Elenchi e Tabelle del DdL

Tabelle Entrate e stato di previsione Ministeri

Dossier Servizio Studi Dipartimento Bilancio Senato 

Le principali misure per sanità e sociale

Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (superticket) – articolo 54:

Il cosiddetto “superticket da 10 euro” per ricetta viene abolito dal 1 settembre 2020 (era stato previsto dalla legge 296/2006 articolo 1 comma 796 lettere p e p-bis). Per abolirlo nel 2020 sono stanziati 185 milioni di euro e a decorrere dal 2021 vengono stanziati 554 milioni annui. Il livello del finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale FSN aumenta di conseguenza: nel 2020 più 185 milioni e nel 2021 più 554 milioni.

Il finanziamento aggiuntivo sarà ripartito fra tutte le Regioni, infatti le misure di partecipazione alternative al superticket adottate da alcune regioni sono abolite.

Il fondo di 60 milioni annui per l’esenzione dal superticket destinato alle categore  vulnerabili viene cancellato dal 2021, le relative risorse concorrono al finanziamento dell’abolizione del superticket.

Edilizia sanitaria – articolo 9

Il fondo per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico (ex articolo 20 Legge 67/1988) viene incrementato di 2 miliardi, passando così da 28 a 30 miliardi. Il fondo è pluriennale, utilizzabile fino all’anno 2032. I 2 miliardi di incremento sono così distribuiti:

  • 100 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
  • 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

L’incremento è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità stanziate con la legge di bilancio 2019.

Parte del Fondo, pari a 235,8 milioni, è vincolato a finanziare l’acquisto di apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale (come previsto dal successivo art. 55 del D.d.L di Bilancio).

Nell’occasione, viene prorogato al 31.12.2021 il termine per completare l’adeguamento degli spazi nelle Aziende Sanitarie per lo svolgimento delle attività di Libera Professione Intramuraria.

Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale  articolo 55

Viene vincolata una quota parte (235,8 milioni) del Fondo per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico (ex art. 20 Legge 68/1988) per l’acquisto di apparecchiature sanitarie per le prestazioni di competenza dei Medici di Medicina Generale, per “favorire la presa in carico e ridurre il fenomeno delle liste di attesa”. Nella relazione tecnica si precisa che le risorse sono destinate all’acquisto di dispositivi digitali diagnostici di I livello (Ecg, holter, spirometro, dermoscan, …), e saranno così distribuite:

  • 7 milioni per i 13.800 MMG che operano in ambiti isolati;
  • 97 milioni per i 32.000 mila MMG che operano in forma aggregata.

Le risorse alle regioni verranno ripartite con Decreto del Ministero Salute dopo Intesa Stato Regioni. Le apparecchiature sanitarie restano di proprietà delle aziende sanitarie e saranno assegnate ai medici secondo modalità individuate dalle aziende stesse.

Rimodulazione degli oneri detraibili (anche per spese sanitarie) in base al reddito – articolo 75

Le disposizioni in merito alle detrazioni fiscali cambiano anche per le le spese sanitarie:

– reddito complessivo fino a120.000 euro: detrazione nell’intero importo;

– detrazione per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000,00 euro.

Reddito (euro) Quota di detraibilità spettante (%)
Fino a 120.000 100
Oltre 120.000 fino a 240.000 100 x (240.000-reddito)/120.000
Oltre 240.000 0

Per i redditi superiori a 120.000 euro, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all’aumentare del reddito.

Per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione compete nell’intero importo per le spese sostenute.

Fondo per la disabilità e la non autosufficienzaarticolo 40

Viene istituito un Fondo per finanziare, con interventi normativi, il riordino e la sistematizzazione  delle politiche a sostegno della disabilità. La dotazione del Fondo è di 50 milioni di euro nel 2020,  200 milioni di euro nel 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Non è chiaro quale relazione questo nuovo Fondo abbia con il vigente fondo Non Autosufficienza (istituito con l’articolo 1,comma 1264 della Legge 296/2006 e reso strutturale con la Legge finanziaria del 2015), che attualmente vale 570 milioni di euro annui. La Relazione Tecnica, nel commento all’articolo 40, pubblica una Tabella con i fondi destinati a misure per le persone con disabilità (disabilità e non autosufficienza, lavoro disabili, trasporto disabili, audiolesi, caregiver) nella quale non compare il Fondo Non Autosufficienza ex Legge  296/2006.

contributo infrastrutture sociali (al sud) – articolo 34

Per incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali nelle regioni del Mezzogiorno sono utilizzati 75 milioni annui, per gli anni dal 2020 al 2023, provenienti dal Fondo sviluppo e coesione, che finanzia anche interventi in ambito socio sanitario (es. Piano Operativo Salute).

Rifinanziamento strategia nazionale aree interne – articolo 35

Le risorse del Fondo di rotazione sono incrementate di 60 milioni per l’anno 2021 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alcuni dei progetti sono destinati all’ambito sanità e sociale.

Disposizioni a favore della famiglia (con figli) – articolo 41

Esenzione canone RAI anziani basso reddito – articolo 42

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica – articolo 72 

I commi da 23 a 26  prevedono risparmi anche per spese ICT in Sanità

Misure su ambiente e salute – articolo 79, 80, 81, 82

Previsto un aumento delle imposte su plastica, tabacchi, bevande zuccherate

Aumento imposte sui giochi – articolo 92 e 93

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