Il Patto per la Salute ed il Servizio Sociale Professionale. di Saverio Proia

Nel precedente articolo parlando della bozza del nuovo Patto per la Salute per la parte che riguarda le professioni sanitarie e sociosanitarie normate dalla legge 251/00 ho  fatto riferimento anche alla figura dell’assistente sociale, professionista che opera nel settore della sanità o meglio della tutela della salute.

Nel Patto, come già accennato, manca ogni riferimento a questa professione riconosciuta come sociosanitaria dall’art.5 della legge3/18 e ricompresa nella competenza della legge 251/00.

Come stabilito per le professioni sanitarie, è evidente che anche per questa figura professionale dovrebbero essere garantite “la valorizzazione e lo sviluppo delle relative competenze professionali, tenendo conto dei livelli della formazione acquisita, in coerenza con quanto previsto nei Contratti Collettivi Nazionali di settore relativamente al conferimento degli incarichi professionali.

Su questo punto non c’è traccia nella citata bozza del Patto per la Salute,
“il riconoscimento della implementazione e della specializzazione delle competenze” dell’assistente sociale, al pari delle professioni sanitarie, vengono assicurate, invece, dal contratto nazionale del comparto sanità.

Anche se decimati dai pensionamenti e dalla mancato turn over (anche se in alcune Regioni si sta riprendendo ad assumerli) nell’”esercito dei professionisti produttori di salute” resistono, coraggiosamente, ancora migliaia di assistenti sociali la cui presenza nei presidi e nei servizi sanitari viene da lontano.

 L’inserimento dell’Assistente Sociale nel sistema sanità risale infatti alla riforma ospedaliera del 1968 (legge 132/68), ma numerose esperienze “pilota” erano state realizzate già nei primi anni ’60; con la riforma sanitaria del 1978 – legge n. 833/78 – viene sancita la presenza strutturata dell’Assistente Sociale all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, una presenza anticipata in alcuni importanti leggi di settore: la L. n. 405/75 sui consultori, la L. n. 685/75 sulle tossicodipendenze, la L n. 194/78 sulla maternità ed interruzione di gravidanza, la legge n. 180/78 sull’assistenza ai malati psichiatrici.

Dal ’78 ad oggi il concetto di sanità e di salute è cambiato in modo significativo e i cambiamenti hanno coinvolto più professioni sanitarie e anche la professione sociosanitaria di assistente sociale: questo percorso evolutivo ha dovuto fare i conti con i vari tentativi di riforma che, soprattutto nell’ultimo decennio, hanno riscontrato difficoltà di applicazione, hanno dovuto affrontare molteplici ostacoli, a causa della permanente situazione di crisi che ha investito il Paese e che ha accentuato i processi di frammentazione, di precarietà, di flessibilità a più livelli.

Le politiche sulla salute hanno dovuto affrontare, in maniera sempre più stringente, il problema della sostenibilità del sistema e conseguentemente della necessità di razionalizzazione e ridimensionare risorse e servizi.

Alcuni di questi processi hanno creato difficoltà anche agli assistenti sociali i quali hanno dovuto continuare a garantire il mantenimento di un sistema di servizi ed interventi in grado comunque di dare risposte ai cittadini, pur dovendo contare su risorse sempre più ridotte, causate – tra l’atro – dai molteplici blocchi delle assunzioni, specie nelle regioni in Piano di rientro per deficit eccessivo le quali, pur avendo richiesto ed ottenuto deroghe per assumere medici, infermieri ed altre professioni sanitarie, queste non hanno mai riguardato gli assistenti sociali.

Eppure, i due decreti che hanno rappresentato due significativi momenti di riforma della sanità, il Dlgs 502/92, come modificato ed integrato dal Dlgs. 229/99, in particolare nella parte in cui si riferiscono e normano la questione dell’integrazione sociosanitaria, coinvolgono a pieno titolo la professione dell’assistente sociale.

Il Dlgs n. 229/99 (seguito dai DPCM 14.02.2001 e 29.11.2001, istitutivi dei LEA) ha introdotto, infatti, il concetto di prestazioni sociosanitarie (art. 3-septies), definite come “tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione”.

Si è, quindi, meglio definito la natura delle prestazioni sociosanitarie distinguendo tra:

  1. prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
  2. b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

Queste due normative stabiliscono che l’erogazione dei servizi e delle prestazioni debba fondarsi su una valutazione multidisciplinare; nell’ottica di un approccio di lavoro integrato e di attuazione del Progetto Assistenziale Individualizzato, è indubbio che la rilevazione dei bisogni sociali e la definizione dei relativi interventi è di competenza dell’assistente sociale.

Concetto ripreso dalla legge quadro n. 328/2000, attraverso cui lo Stato conferma la volontà di perseguire l’obiettivo della salute globale dei cittadini, già enunciato nella legge 833/1978, disponendo che gli interventi di natura sociale avvengano a forte integrazione con quelli sanitari.

La legge n. 328/2000, individuando il Servizio Sociale Professionale tra i servizi essenziali che lo Stato è obbligato a garantire ai cittadini, riconosce al professionista Assistente Sociale un forte ruolo nel contribuire a garantire la salute dei cittadini, mediante l’attuazione di azioni di protezione sociale tese a prevenire o a limitare i rischi connessi al disagio sociale che possano pregiudicare il pieno successo dei trattamenti sanitari o favorire l’instaurarsi di condizioni di malattia.

Queste argomentazioni sono state riprese e fatte proprie  nel Documento “Funzioni del Servizio Sociale Professionale in Sanità” approvato il 29 ottobre 2010 dai componenti il Tavolo Tecnico istituito dall’allora Ministro della Salute, Fazio, da me coordinato su incarico dell’allora Direttore delle Professioni Sanitarie, Giovanni Leonardi, composto da: Ministero della Salute, Regioni, il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali e dalle Organizzazioni Sindacali SUNAS, FIALS,FSI  e CGIL-CISL-UIL.

Tale iniziativa, che ha avuto una corale condivisione, ha avuto il merito di elaborare una proposta organica, frutto di un intenso e approfondito lavoro di analisi, di confronto e di riflessione, consentendo di individuare azioni e percorsi condivisi per promuovere e valorizzare il Servizio Sociale Professionale nel Servizio sanitario nazionale, finalizzato ad una concreta riorganizzazione dei servizi nella logica di una corretta integrazione sociosanitaria nel territorio.

Nel documento si riconoscono funzioni e ruolo del Servizio Sociale Professionale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale:

  • “Il Servizio Sociale assicura l’efficacia e l’efficienza degli interventi, relativamente alla presa in carico globale della persona, al fine di incidere in modo significativo sul benessere della popolazione e permette di realizzare un modello di intervento basato su un concetto multidimensionale ed integrato di salute, grazie alla specificità professionale insita nella formazione dell’Assistente Sociale ed alla capacità propria della professione a mettere in connessione tutti i settori del welfare;
  • Ha il compito di mettere in rete tutte le risorse presenti sul territorio, al fine di garantire interventi integrati e sinergici, svolgendo un ruolo di regia dei processi in ambito sanitario e socio sanitario, facendosi promotore di strategie di razionalizzazione ed integrazione fra i sistemi sanitario e sociale, in un’ottica di raccordo, in forma continuativa, anche con gli organismi del terzo settore e del volontariato, in conformità agli obiettivi di integrazione tra ospedale e territorio del vigente Piano Sanitario; 
  • Cura i rapporti con i servizi sociali dell’Ente Locale, nell’ottica di una reale integrazione fra sociale e sanitario, condizione indispensabile per generare salute/benessere alle persone.”

Nel documento si auspica, infine, la previsione di un modello organizzativo specifico del Servizio Sociale Professionale, da inserire nel Piano Sanitario Nazionale, nei Piani sanitari regionali e nel Piano organizzativo aziendale, indicazioni ripresa da varie Regioni, purtroppo non tutte.

Anche la Legge n. 189/12 (c.d. decreto Balduzzi), al fine di garantire lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, nel definire il riordino dell’assistenza territoriale, prevede l’integrazione con il sociale, con l’obiettivo di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative e prestazioni assistenziali basate sul coordinamento e sull’integrazione tra le varie figure professionali, incluse quelle dell’area sociale a rilevanza sanitaria

A partire da questi orientamenti e da questi contenuti normativi, anche grazie all’azione delle rappresentanze sia ordinistica che sindacale, si è andato perseguendo l’obiettivo di un compiuto riconoscimento del professionista assistente sociale e del Servizio Sociale Professionale nel SSN, rafforzandone il ruolo, nel quadro di una più complessiva valorizzazione di tutte le professioni in sanità, attraverso una chiara definizione delle specifiche competenze, dell’autonomia e della responsabilità professionale, dei profili professionali.

In questa direzione, una significativa opportunità di sviluppo è certamente rappresentata dall’istituzione dell’area delle professioni sociosanitarie, definita dalla L. n. 3/18 e presente nelle direttive del Comitato di Settore Regioni – Sanità all’ARAN per il rinnovo del CCNL del comparto sanità 2016-2018 ed in questo recepito nell’articolo 12 rimandando la sua concretizzazione alla Commissione Paritetica.

L’area può rappresentare una nuova configurazione professionale, un percorso innovativo che può dare la giusta cittadinanza all’interno del SSN a quei profili che pagano ancora lo scotto di uno scarso riconoscimento e hanno un inquadramento “sottodimensionato”; purtroppo ad oggi, non mi risulta alcun provvedimento di Stato e Regioni per avviare la piena attuazione, nonostante la sollecitazione delle rappresentanze delle professioni e dei profili professionali interessati.

La promozione della salute, come definita dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, guarda allo “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non alla semplice assenza di malattia”, richiede che debba essere attuato non solo in un sistema sanitario in senso stretto, bensì un sistema articolato e complesso di attività che coinvolgono una pluralità di  professionisti ed operatori per individuare, prevenire e modificare fattori e condizioni che influiscono negativamente sulla salute individuale e collettiva .

La costruzione dell’Area può dare vita ad un nuovo scenario, caratterizzato da un diverso pluralismo professionale più adeguato e funzionale, in grado non solo di interpretare, ma anche di soddisfare, in chiave multidimensionale, i bisogni di salute, rispondendo così positivamente all’evoluzione della organizzazione del lavoro nella prevista integrazione sociosanitaria.

L’Area delle professioni sociosanitarie (così come delle altre aree funzionali/prestazionali) rientra tra i punti di cui si dovrà occupare la Commissione paritetica (art. 12 del CCNL), istituita per la ridefinizione del sistema di classificazione professionale e composta dai rappresentati delle OO.SS. firmatarie, dalle Regioni e dall’Aran.

La tutela della salute deve essere attuata non solo attraverso un sistema sanitario inteso in senso stretto, bensì mediante un’articolata e complessa attività organizzativa, coinvolgente una più ampia platea di professionisti ed operatori, nel contesto di congruenti e nuovi modelli organizzativi, che nella nuova riclassificazione professionale possano valorizzare le competenze professionali di ognuno e ad assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.

È chiaro che il percorso contrattuale deve integrarsi e dialogare con quello di ridefinizione del livello organizzativo/operativo, oggetto di specifiche proposte normative, tese a superare lo scarto tra le acquisizioni ottenute a livello giuridico-normativo, che definiscono le competenze e gli ambiti di attività e riconoscono autonomia tecnico-professionale all’Assistente Sociale – un percorso che si è rafforzato grazie all’evoluzione del livello formativo accademico di questi professionisti.

Tali provvedimenti normativi vanno a delineare chiaramente e pienamente le funzioni specifiche e l’organizzazione del Servizio Sociale Professionale nell’ambito dei vari contesti operativi, che preveda l’istituzione di un’area autonoma del Servizio Sociale Professionale e dell’omologa dirigenza, all’interno dell’organizzazione complessiva del sistema sanitario.

Ovviamente non si pensa ad un modello organizzativo unico, improponibile in un sistema regionalizzato, ma a delle linee guida che garantiscano alcuni livelli di omogeneità da condividere e approvare con le rappresentanze delle Regioni e degli Enti territoriali.

Alcune Regioni hanno già legiferato e rivisto in seno al proprio sistema salute la collocazione e articolazione del Servizio Sociale Professionale: la Toscana, ad esempio,  con la riforma del sistema sanitario toscano – legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 – è passata da una gestione esclusivamente sanitaria della persona con bisogni di salute ad una presa in carico globale sociosanitaria; la riorganizzazione è fondata sull’accorpamento delle ASL e su una rinnovata centralità degli ambiti territoriali.

Il nuovo assetto prevede in ognuna delle tre ASL la costituzione del Dipartimento Servizi Sociali, Non Autosufficienza e Disabilità, diretto dal Direttore dei Servizi Sociali dell’azienda, e si caratterizza non solo come dipartimento tecnico professionale ma anche come dipartimento territoriale.

Il Servizio Sociale aziendale si configura quindi come un servizio complesso sia per la varietà di tipologie gestionali sia per le relative molteplici competenze affidate al settore sociosanitario o anche su quello socioassistenziale, in caso di delega.

Così pure, in assenza di una cornice normativa nazionale, oggi altre regioni stanno procedendo a legiferare in merito: la Sicilia con la L.R. 1/10, il Piemonte (delibera regionale su SSP e dirigente AS), il Lazio che ha espletato il concorso per 7 dirigenti Assistenti Sociali a tempo indeterminato, su mandato della Regione.

Nelle Marche si sta sperimentando un progetto che vede l’assistente sociale nella medicina territoriale, frutto di una proposta del Sunas e della Fimmg   collaborazione con il Consiglio Nazionale e con il Consiglio regionale delle Marche degli Assistenti Sociali; certamente in questo breve elenco mancheranno, sicuramente, altre Regioni e della mancata citazione ma ne scuso nonché altre come il Veneto e la Lombardia hanno realizzato l’integrazione sociosanitaria con specifiche modalità.

E’, quindi, una necessità strategica affinché il Servizio Sociale Professionale si collochi a pieno titolo nel sistema salute e nel sistema di integrazione e sostenibilità dell’offerta delle prestazioni al cittadino, potendo declinare il Patto per la salute per garantire alla persona risposte complesse a bisogni complessi in una visione olistica e non parcellizzata come ancor’oggi sta accadendo in molte realtà aziendali.

A sostegno di tale proposta, le rappresentanze della professione di Assistente Sociale concordano e ritengono di poter fare riferimento a due orientamenti normativi:

– la modifica all’articolo 7 della Legge n. 251/00, avvenuta con l’approvazione della legge del 2004, n. 138/2004 e dall’art. 1-octies della Legge n. 27/2006,(dopo le parole: «possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica» aggiungere : «e il servizio sociale professionale» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «con un appartenente alle professioni di cui all’articolo 1 della presente legge» sono inserite le seguenti: «nonché con un appartenente al servizio sociale professionale»;

  • le indicazioni normative derivanti dalla n. 189/2012, cosiddetta legge Balduzzi, per rispondere cioè all’esigenza di dare completa attuazione all’organizzazione dei servizi territoriali, come previsto dall’art. 1, comma 1, e quindi assicurando organicità funzionale alla prevista “integrazione con il sociale” ed al conseguente “sociale a rilevanza sanitaria”.

Sono orientamenti che Regioni e Stato, insieme alla piena realizzazione dell’articolo 5 della legge 3/18 sull’istituzione dell’area delle professioni sociosanitarie, potrebbero sviluppare nella forma e sostanza più estensiva possibile nell’emanando Patto per la Salute, per la migliore tutela della salute individuale e collettiva, valorizzando a tal fine i professionisti e gli operatori dediti all’attuazione di questo diritto costituzionalmente garantito.

Saverio Proia

 

 

 

 

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