Non Autosufficienza: sperimentazione Prestazione Universale (PU).
Report incontro con il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Roma, 7 gennaio 2025
Il 7 gennaio u.s. si è tenuto l’incontro tra SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL e la Viceministro LPS Maria Teresa Bellucci.
Nel corso dell’incontro il Viceministro Bellucci ha presentato il punto aggiornato della situazione relativa alla Riforma dell’assistenza agli anziani, a partire dalla sperimentazione della prestazione universale differenziata per i non autosufficienti ultra80enni gravissimi, con ISEE sanitario inferiore ai 6mila euro.
Abbiamo segnalato alcune criticità e avanzato proposte:
- Nella fase attuativa della Riforma sulla non autosufficienza (Legge 33/2023) il Governo non si è confrontato con le organizzazioni sindacali, né nella preparazione del D.Lgs 29/2024 (“Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 33/2023”)[1], né in quella successiva che ha visto, come in questo caso, l’approvazione di alcuni provvedimenti riferiti alla PU. Per questo abbiamo richiesto l’apertura di un confronto permanente e preventivo sull’attuazione della Riforma, in specie sui numerosi provvedimenti attuativi il D.Lgs 29/2024.
- La sperimentazione della PU – come l’intera riforma della non autosufficienza – non è sostenuta da risorse aggiuntive. Lo scarso finanziamento (250 mln/anno nel 2025 e nel 2026) viene prelevato da fondi già esistenti per politiche sociali e non autosufficienza[2] e a fondi europei, per questo i requisiti per accedere alla PU sono stati scelti in modo da ridurre la platea dei destinatari a poche migliaia di persone.
- Infatti, pur considerando che si tratta di una sperimentazione, i requisiti previsti dal D.Lgs 29/2024 (art. 35) limitano i potenziali destinatari della PU: persone non autosufficienti ultra80enni, con ISEE socio sanitario inferiore ai 6mila euro, titolari di indennità di accompagnamento e con un livello gravissimo di bisogno assistenziale, da definirsi con apposito Decreto. E proprio quest’ultimo Decreto appena approvato (DM LPS 200 del 19.12.2024), stabilisce criteri selettivi per assegnare un punteggio riferito al livello di gravissimo bisogno assistenziale (si veda il questionario del Messaggio INPS 4490/2024 che riprende quanto previsto dal DM LPS 200/2024).
Ad esempio, a parità di condizioni (persona ultra80enne con disabilità gravissima, identico ISEE sociosanitario, titolare di indennità di accompagnamento) si assegna un punteggio sfavorevole a chi è assistito da assistente familiare o già riceve cure sociosanitarie domiciliari o semiresidenziali (pur se le cure sono dovute ad una gravissima disabilità!).
- Inoltre, la quota della PU denominata ”Assegno di Assistenza”[3] si aggiunge all’Indennità di accompagnamento ma sostituisce anziché integrare le eventuali prestazioni regionali/locali[4] destinate alle persone non autosufficienti con gravissima disabilità, alle quali la persona deve preventivamente rinunciare per poter ricevere la Prestazione. Il problema è delicatissimo perché l’interpretazione di quali siano le prestazioni regionali/locali in questione non è semplice, considerando le forti differenze territoriali (si pensi al diverso utilizzo da regione a regione delle quote del Fondo non autosufficienza destinato a persone con gravissima disabilità).
- In sostanza, si tratta di un trattamento che seleziona l’accesso alla PU con criteri non direttamente connessi al bisogno assistenziale, limitando così il sostegno persino alle persone con disabilità gravissima.
L’incontro si è concluso con due impegni da parte della Viceministro Bellucci, che ora dovremo verificare negli atti concreti, e cioè:
- il coinvolgimento di SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL nelle riunioni del CIPA (Comitato Interministeriale Persone Anziane), organismo previsto dalla Legge 33/2023 del quale è stata nominata Presidente la Viceministro LPS Maria Teresa Bellucci, anche per definire sia il Piano nazionale per l’invecchiamento, che il Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana.
- la richiesta, da parte del Ministero LPS, all’IPNS di modificare il messaggio INPS n. 4490, in particolare assicurando alle persone che chiedono la PU di rinunciare alle prestazioni regionali/locali non al momento in cui si presenta la domanda ma solo successivamente, nel caso di accoglimento della PU, così da avere modo di valutare con calma vantaggi e svantaggi.
La Viceministro Bellucci ha confermato l’intenzione di continuare questo metodo di confronto con i Sindacati dei Pensionati, per costruire un percorso necessario ad applicare la Riforma, superando le eventuali criticità che si potranno incontrare nel suo iter.
Un caro saluto
Le Segreterie nazionali SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL
Stefano Cecconi, Girolamo Di Matteo, Francesca Salvatore
link al Decreto del Ministro LPS n. 200 del 19.12.2024 (Adozione degli Indicatori dello stato di bisogno assistenziale gravissimo);
link al successivo Messaggio INPS n. 4490 del 30.12.2024 (Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione
[1] Vedi anche “Valutazioni SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL sul D.Lgs 29/2024”
[2] a)… 150 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) quanto a 250 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 a valere sul Programma nazionale «Inclusione e lotta alla povertà» 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma medesimo; c) quanto a 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 a valere sulle disponibilità della Missione 5 del PNRR.
[3] La PU è composta dalla quota fissa “Indennità di Accompagnamento” e dalla quota integrativa “Assegno di Assistenza”. Nel Messaggio INPS 4490/2024 si ribadisce che: “La quota integrativa è finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto dai lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o all’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale”.
[4] Si tratta delle prestazioni previste dall’art. 1 comma 164 Legge 234/2021: “Gli ATS garantiscono l’offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162. L’offerta può essere integrata da contributi, diversi dall’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale”.
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