Di fronte all’incessante numero di vittime sul lavoro, non è più rinviabile la modifica della legislazione sulla sicurezza dei luoghi lavorativi, con l’introduzione di un reato specifico: l’omicidio lavorativo. Una proposta in 5 punti.
L’opera meritoria di Carlo Soricelli, curatore dell’«Osservatorio Nazionale di Bologna morti sul lavoro» (http://cadutisullavoro.blogspot.it) ci permette di avere un aggiornamento pressoché continuo del numero delle vittime sui luoghi di lavoro in Italia. L’osservatorio è di fondamentale importanza anche perché indica quali siano, secondo la sua originale metodologia di raccolta dei dati, i morti per cause lavorative, aldilà di quelle che sono le statistiche ufficiali (ma spesso carenti per difetto) fornite dall’INAIL predisposte con criteri essenzialmente assicurativi che sono variati nel tempo come varia la loro elaborazione. Da sempre quello dei decessi per causa del lavoro è una drammatica realtà purtroppo presente nel nostro paese ma che negli ultimi anni si è aggravata anche a seguito delle problematiche conseguenti alla nota crisi pandemica. Infatti la necessità di recuperare il lavoro perso a causa dei forzati periodi di sospensione (ma anche per altre cause difficili da indagare e comunque non indagate) ha troppo spesso portato a trascurare tutte le grida d‘allarme (non ultimo quello del Presidente della Repubblica) circa la scandalosa carenza delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro sono (colpevolmente) rimaste lettera morta e non hanno sortito alcun effetto concreto, se non generiche e spesso ipocrite recriminazioni.
Di fronte a tali drammi troppo spesso neppure vengono individuati i responsabili; altre volte i processi a loro carico sono celebrati (quasi sempre con inaccettabili ritardi dovuti ad un sistema giudiziario notoriamente inefficiente) ma si concludono con pene soventemente inadeguate e non proporzionate al tragico evento. A tale proposito basti ricordare la recente sentenza del Tribunale di Prato dove si è svolto il processo a carico dei datori di lavoro di una giovane operaia tragicamente deceduta a causa della colpevole mancata attivazione del sistema di sicurezza del macchinario sul quale stava lavorando. Ebbene tale processo, nella sostanza, neppure è iniziato in quanto il Tribunale pratese ha accolto la richiesta di patteggiamento proposta dagli imputati e tutto si è risolto con condanne assolutamente non adeguate (due anni di reclusione per la titolare dell’azienda e un anno e sei mesi per il marito, riconosciuto come gestore di fatto dell’attività), motivate con la circostanza che i familiari della vittima già erano stati risarciti.
Insomma ormai una somma di denaro è sufficiente per fare giustizia ….
Tale episodio (purtroppo frequente) ci fa comprendere come la disciplina legislativa sugli infortuni sul lavoro, anche nelle ipotesi più gravi che comportano il decesso del lavoratore, sia assolutamente inadeguata. L’indignazione e la rabbia indubbiamente sono giuste e comprensibili ma sono e rimangono reazioni del tutto sterili se poi non si indicano concretamente le soluzioni che potrebbero rimediare ad un sistema di giustizia poco efficace o, addirittura, contrario al più elementare senso di giustizia.
La legislazione vigente
L’art. 2087 c.c. prescrive, tra gli obblighi di parte datoriale, anche quello di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Certamente all’epoca (siamo nel 1942 quando ancora in Italia vigeva il regime fascista) tale norma aveva un carattere del tutto innovativo ma però negli anni successivi, anche dopo il ritorno della democrazia, è rimasto solo parzialmente attuato, anche se la tutela della salute di tutti i cittadini è uno dei principi fondanti della Carta costituzionale. Basti pensare al disposto di cui all’art. 41 della Costituzione che pone un limite rigoroso laddove recita che “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Ma, come ricordavo in precedenza, anche tale prescrizione voluta dai padri costituenti (come pure la norma di cui all’art. 2087 codice civile) è rimasta per lunghi anni lettera morta fino a che, all’inizio degli anni settanta, anche sulla spinta dei cambiamenti dovuti, anche sui luoghi di lavoro, alle lotte dei movimenti operai e sindacali sessantotteschi, qualcosa si inizia a fare (per meglio tutelare la salute del lavoratore.
Fondamentale è stata poi l’introduzione del D. Lgsl. n. 81/2008 che, finalmente, indica, sia pure con lacune e carenze (a solo titolo d’esempio non sono sufficientemente previste le patologie di natura psichica, rimane l’anomalia della figura del medico competente retribuito dal datore di lavoro) in maniera precisa quali siano tutti gli adempimenti e gli accorgimenti che obbligatoriamente il datore di lavoro deve adottare per tutelare la salute dei suoi collaboratori. Problema risolto? Assolutamente no, dato che non passa giorno in cui non si registri un morto sul lavoro.
In estrema sintesi vediamo quali sono le norme del codice penale previste per gli infortuni sul lavoro ed anche per quelli mortali in ambito lavorativo. Le norme fondamentali sono le seguenti:
- art. 589 comma 2 c.p. (omicidio colposo commesso in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- art. 590 comma 3 c.p. (lesioni colpose commesse in violazioni delle norme in materia di salute del lavoro);
- art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro)
- art. 451 c.p. (omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro)
Di primo acchito si potrebbe osservare che le norme esistono e quindi non sarebbe necessaria alcuna novella legislativa sulla questione. Questa è la linea sposata da buona parte della magistratura e, ovviamente, dalle associazioni di categoria delle parti datoriali. In realtà ripetuti tragici episodi fanno comprendere come l’attuale disciplina sulla questione non possa ritenersi ancora sufficiente. Nel proporre soluzioni che potrebbero quantomeno aprire una discussione sulla questione della sacrosanta tutela della salute e della vita dei lavoratori, occorre ricordare quale siano le tesi di coloro che manifestano dubbi se non contrarietà ad una modifica dell’attuale sistema legislativo.
La prima critica è che le leggi in vigore già sarebbero sufficienti a risolvere il problema, l’altra è che l’inasprimento della legislazione potrebbe violare la carta costituzionale laddove, all’art. 41, tutela la libertà di iniziativa economica privata. La tesi non pare fondata per due ordini di motivi: in primo luogo perché è lo stesso articolo che, al secondo comma, pone un preciso limite che è la tutela della salute del lavoratore: l’iniziativa economica privata è libera ma soltanto se comunque rimane tutelata la salute del lavoratore.
In secondo luogo la Corte Costituzionale, con giurisprudenza ormai consolidata, ha più volte riaffermato il principio secondo cui, nel leggere ed interpretare la volontà dei padri costituenti, non si può prescindere dall’osservazione che esiste una precisa gerarchia dei diritti costituzionalmente garantiti, occorrendo distinguere tra quelli primari e quelli secondari. Indubbiamente la salute di tutti i cittadini e quindi anche dei lavoratori va annoverata fra i diritti primari e quindi prevalente rispetto all’iniziativa economica privata. Inoltre è fin troppo facile osservare come in molti casi l’imprenditore non abbia esercitato il suo sacrosanto diritto di fare impresa ma ha posto in essere condotte criminali che con la libertà di impresa nulla hanno a che vedere.
Vediamo concretamente come la Procura apre un‘indagine di un infortunio di lavoro
Il primo intervento è quello delle forze dell’ordine e degli ispettori del lavoro nonché dei tecnici e dei medici del servizio di prevenzione delle ASL; sono questi i soggetti ai quali la Procura della Repubblica, delega inizialmente le indagini, riservandosi però il controllo ed il potere d’impulso. Invero i servizi di prevenzione pubblici lamentano forti carenze di organico (accentuate dai recenti e pesanti tagli di spesa apportati al sistema sanitario), che necessariamente si ripercuotono sulle attività d’indagine talvolta compromettendo l’andamento del procedimento penale. Questa problematica si presenta anche in via preventiva in quanto i controlli sulla efficienza dei sistemi di sicurezza nelle aziende (anche in quelle in cui il rischio di infortuni, spesso letali, è assai elevato, basti pensare ai cantieri edili) sono largamente insufficienti.
Arrivati finalmente e faticosamente al processo sovente il difensore esperto suggerisce all’imputato di optare per riti alternativi (patteggiamento o rito abbreviato) in modo da evitare maggiori danni. Si potrà obiettare che però vi è stato nel frattempo il risarcimento del danno; ma a ben vedere anche tale osservazione è priva di pregio in quanto talvolta la sentenza di patteggiamento non è neppure condizionata all’avvenuto risarcimento del danno e, se il responsabile è o si mostra insolvente, anche il ristoro economico finisce in un nulla di fatto. Laddove l’INAIL provveda al risarcimento, la somma che (molto spesso faticosamente e soltanto al termine di lunghe e complesse cause civili) viene erogata, è comunque ben inferiore a quello che è stato l’effettivo danno in quanto l’ente è, per legge, obbligata soltanto ad un indennizzo la cui misura è molto inferiore rispetto a quella prevista secondo la legge vigente della assicurazione obbligatoria.
In 5 punti, come modificare la legislazione sulla sicurezza dei luoghi lavorativi
Preso atto della gravità del fenomeno, ormai da tempo si discute sull’opportunità o meno di modificare la legislazione sulla sicurezza dei luoghi lavorativi e, a tale proposito, si discute sull’ipotesi di introdurre nel nostro ordinamento penale una nuova fattispecie di reato, quello indicato comunemente come “omicidio lavorativo”, sulla falsariga di quanto avvenuto in altri casi (omicidio stradale e stalking). E‘ necessario a questo punto indicare quali potrebbero esserne i caratteri distintivi.
Primo punto: introdurre il concetto di “dolo eventuale”. Attualmente, in caso di morte di un lavoratore, l’imputazione contestata ai responsabili è quella dell’art. 589 c.p. con l’aggravante di cui al secondo comma (“se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”). Quindi si rimane nell’ambito della colpa e questo comporta pene relativamente miti che poi sono destinate ad ulteriore riduzione nel caso che l’imputato decida di optare per un rito alternativo come il patteggiamento o il giudizio abbreviato per il quale è previsto, in ogni caso, uno sconto di pena di nella misura di un terzo. L’eventuale novella dovrebbe invece prevedere espressamente, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, il così detto “dolo eventuale” ovverossia che il colpevole risponde di omicidio doloso volontario (ovviamente punito con pene molto più severe rispetto all’ipotesi dell’omicidio colposo aggravato). Dolo eventuale significa che l’imputato risponde a titolo appunto di dolo anche nel caso in cui, pur non volendo l’evento (la morte del lavoratore), ha tenuto condotte illecite, anche omissive (omettendo di adottare le misure di sicurezza oppure manomettendo i sistemi di sicurezza), accettando in tal modo il rischio che l’evento possa accadere.Sinora la giurisprudenza si è mossa con estrema prudenza a tale riguardo.
Secondo punto: escludere espressamente la possibilità di ricorrere a riti alternativi, in primis il patteggiamento o il giudizio abbreviato, che, come accennato in precedenza, comportano un considerevole sconto di pena.
Terzo punto: in caso di mancata adozione dei sistemi di sicurezza o di loro colpevole manomissione, escludere che l’eventuale comportamento imprudente del lavoratore possa evitare o attenuare la responsabilità penale del datore di lavoro e dell’addetto alla sicurezza. Ipotesi questa che spesso si legge nelle sentenze di assoluzione: non vi è responsabilità di parte datoriale perchè il lavoratore è stato “imprudente”, imprudenza spesso dovuta alle condizioni oggettive in cui si trova ad operare, ad esempio turni di lavoro massacranti.
Quarto punto: prevedere espressamente che la responsabilità sulla sicurezza del titolare dell’azienda non possa essere esclusa in caso di delega della relativa funzione a institori o collaboratori; in tali ipotesi deve rimanere la solidarietà tra i soggetti.
Un’ultima osservazione: sarebbe opportuno discutere anche l’ipotesi che, nel caso di infortuni più gravi (morte di uno o più lavoratori), la competenza delle indagini sia riservata ad una procura nazionale, composta da operatori (magistrati e consulenti) che abbiano maturato una specifica esperienza nel settore.
Alessandro Rombolà, Avvocato
fonte: https://www.saluteinternazionale.info/2023/01/lomicidio-lavorativo/ – ripubblicazione del post 23 gennaio 2023