Il disegno di legge di bilancio per il 2024 è stato approvato dal Senato il 22 dicembre 2023. Ora la discussione passa alla Camera dei Deputati.
Documentazione sul sito del Senato
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Dossier – n. 175/1 Vol. II (PDF) LEGGE DI BILANCIO 2024. Edizione provvisoria – A.S. n. 926-A – Volume II Articoli da 51 a 89-bis e 108, commi da 31 a 33
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Dossier – n. 175/1 Vol. I (PDF) LEGGE DI BILANCIO 2024. Edizione provvisoria – A.S. n. 926-A – Volume I Articoli da 1 a 50-ter
Alcune misure in ambito socio sanitario
Per la Sanità
Il livello del Fondo Sanitario Nazionale (“FSN” che in realtà si chiama “Fabbisogno Sanitario Nazionale) viene incrementato.
Ma questo incremento in realtà non è effettivo (si veda anche Corte dei Conti 2023): sono risorse “già spese”, erose dall’inflazione, o a favore della sanità privata. Gran parte (circa 2,3 mld anno) è vincolata al rinnovo dei CCNL (dipendenti SSN e convenzionati) e dell’ACN (per medici di medicina generale e pediatri di libera scelta). Si rinnovano doverosamente i contratti ma ma vi sono risorse per gli indispensabili piani di assunzioni nel SSN – neanche di fronte ad una drammatica carenza di personale – né vi alcuna programmazione futura su questo.
C’è poi da considerare che l’altra quota degli incrementi del FSN è destinata un modello privato-prestazionale (tipico dei sistemi assicurativi):
—> Per farmacie e Imprese farmaceutiche: aumenta il tetto di spesa diretta consentita (la cosiddetta “farmaceutica ospedaliera”) e si riduce il tetto della spesa convenzionata (art 43): gli effetti sono da calcolare. Sono previsti un aumento di tariffe e sconti a vantaggio dei farmacisti, a carico del SSN: valore circa 77 milioni anno (art. 44).
—> Per i privati accreditati si concede un bel vantaggio: possono vendere prestazioni alle Asl per ridurre le liste attesa con un aumento della spesa a carico del FSN (art. 45): nella tabella è simulato un possibile impatto. Ma niente risorse invece al servizio pubblico, salvo l’aumento del super straordinario per medici e personale sanitario .
—> E ancora: i privati accreditati godono di un (notevole) incremento nella vendita di prestazioni alle Asl ben oltre le liste di attesa (art. 46). Nel 2012 era stato stabilito un limite di spesa verso il privato (un tetto) che le ASL dovevano rispettare. Lo scopo era quello di mantenere l’offerta privata all’interno dalla programmazione pubblica (secondo un banale principio di appropriatezza: si eroga ciò che serve, non ciò che conviene al mercato) . Invece con la nuova legge si finanziano di più le Regioni che già acquistano più prestazioni dal privato, senza alcuna valutazione sull’appropriatezza.
—> Aumento delle tariffe per lavoro aggiuntivo (super straordinario) per medici e personale sanitario (art. 42). Anche qui si incentiva il superlavoro extraorario, invece di assunzioni, che sono indispensabili anche per non sovraccaricare operatori che svolgono attività delicatissime.
Queste scelte spingono risorse verso un modello di sanità privata: che alimenta e non riduce le liste di attesa.
L’unica scelta positiva è che una parte dell’incremento del FSN serve a coprire ulteriore spesa autorizzata per le assunzioni di personale (del SSN ma anche convenzionato) in deroga al tetto di spesa vigente (art. 50 comma 1), così da attuare gli standard del DM 77/2022 (la riforma PNRR per il potenziamento dell’assistenza territoriale). Questa deroga alla spesa per assunzioni – con corrispondente copertura del FSN – si aggiunge a quella già stabilita dalla legge di bilancio 234/2021, che però non ha mai avuto una corrispondente copertura del FSN.
Alla fine, viste le numerose, variegate destinazioni vincolate dell’incremento FSN 2024-2026, è evidente che il FSN resta largamente sottodimensionato.
Assolutamente preoccupante resta l’andamento dell’incremento FSN in rapporto al PIL nominale: nel 2024 resterebbe in linea ma crolla nel 2025 e 2026 (vedi tabella seguente ultima riga e grafico). Così non vi è nessuna copertura dell’’Inflazione per il SSN e nessuna quota di investimento in caso di aumento della ricchezza nazionale.
(milioni di euro) | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 |
LIVELLO FSN
Legge Bilancio 2022 n. 234/2021 comma 258 |
124.061 | 126.061 | 128.061 | 128.061 | 128.061 |
Legge Bilancio 2023 n. 197/2022 art. 1 c.535 INCREMENTO FSN sul livello FSN ex comma 258 L. 234/2021 | 2.150
di cui 1.400 vincolati a costi energetici |
2.300 | 2.600 | 2.600 | |
Incremento FSN vincolato a farmaci innovativi FSN L. 234/2021 c. 259 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Incremento FSN vincolato a borse di studio specializzandi L. 234/2021 c. 260 | 194 | 319 | 347 | 425 | 517 |
Contributo costi energetici – bollette: DL aiuti 50/2022 e DL 144/2022 | 1.600 | ||||
Bonus psicologi DL 115/2022 art. 25 | 15 | ||||
Borse studio MMG art. 1 c. 588 L. 197/2022 | 5 | ||||
Piano Pandemico art. 7bis L. 122/2022 | -35,8 | ||||
Indennità PS e prestazioni aggiuntive art. 11 c. 4 DL 34/2023 | 170 | ||||
LIVELLO FSN a legislazione vigente (milioni euro) | 125.970 | 128.869 | 131.008 | 131.386 | 131.478 |
Incremento FSN ddl Bilancio 2024
(art. 41) DI CUI vincolati per: |
3.000 | 4.000 | 4.200 | ||
Costi rinnovo CCNL dipendenti SSN e convenzionati e ACN Mmg Pls (art. 10 commi 3,4,5) | 2.431** | 2.431** | 2.431** | ||
Incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico (200 mln) e sanitario (80 mln) (art. 42) | 280 | 280 | 280 | ||
Spesa farmaceutica: incremento diretta e riduzione convenzionata (art 43) | Effetto da calcolare** | Effetto da calcolare** | Effetto da calcolare** | ||
Vantaggi per farmacie e imprese farmaceutiche (art. 44) stima RT* | 53* | 77* | 77* | ||
Liste di attesa: acquisto prestazioni da privati (art. 45) | |||||
Aumento tetto spesa SSN verso privati (art. 46) stima RT* | 123* | 368* | 490* | ||
Aggiornamento LEA (art. 48) | 50 | 200 | 200 | ||
Obiettivi di Piano Sanitario Nazionale (art. 50 comma 3) | 240 | 340 | |||
Assunzioni in deroga tetto spesa personale per standard DM 77/2022 (art. 50 comma 1) | 250 | 350 | |||
Cure palliative (art 50 comma 2) | 10 | 10 | 10 | ||
Contributo Migranti INMP (art. 66 comma 2) | 1 | 1 | 1 | ||
Livello FSN ddl Bilancio 2024 | 134.008 | 135.386 | 135.678 | ||
Variazione % FSN su anno precedente a legislazione vigente: vedi grafico seguente | 2,3% | 3,9% | 1% | 0,2% | |
PIL nominale: vedi grafico seguente | 5,3 | 4,1 | 3,6 | 3,1 |
*RT = Relazione Tecnica al ddl Bilancio ** Vedi: Corte dei Conti 2023
Resta dunque il gravissimo sottofinanziamento del FSN, sapendo:
—> che nella Nadef è confermato il crollo del rapporto spesa sanitaria/PIL al 6,1% nel 2026.
—> Che l’incremento FSN non copre la spesa per assumere personale, nemmeno quello aggiuntivo previsto per attuare il PNRR e gli standard del DM 77/2022: a regime mancano oltre 2,5 mld anno (per assunzioni Case comunità, ADI, Ospedali Comunità).
—> che il FSN resta lontanissimo dal finanziamento di Paesi del G7 (vedi grafici seguenti)
Fonte OCSE 2023
fonte OCSE 2023
—> vedi anche: Fondazione GIMBE stronca la manovra
Per la Non Autosufficienza nulla è previsto …
Il ddl Bilancio non prevede alcun incremento del finanziamento per le politiche sulla non autosufficienza. Nemmeno a sostegno dei decreti legislativi che devono attuare la legge 33/2023 “Deleghe al Governo in materia di politiche a favore delle persone anziane” (la Riforma prevista dal PNRR).
Grande delusione dunque per chi si attendeva risorse per attuare la nuova legge 33/2023. O a chi addirittura come il Patto NA – confidando incautamente sulle promesse di questo Governo – vagheggiava addirittura un “Patto di legislatura per la non autosufficienza“.
Ad oggi Il fondo non autosufficienza (nel 2024 pari a 913,6 milioni) è distribuito ad una platea ridotta: poche migliaia di destinatari (il 50% con gravissime disabilità). Se fosse distribuito a tutte le persone in condizione di non autosufficienza, ciascuna riceverebbe 70 centesimi al giorno: una vergogna. Ad oggi l’unica misura nazionale per la NA è un trasferimento monetario: l’indennità di accompagnamento (527 euro/mese), che però non prevede né la presa in carico da parte del servizio pubblico della persona né il Piano di Assistenza Individuale, nel quale l’indennità dovrebbe essere solo una delle tante componenti dell’assistenza. Invece così lo Stato dichiara: “ti do un assegno e poi ti arrangi …”
Vedi Dossier SPI CGIL “I conti non tornano”