Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 30 marzo 2023, Il DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34 “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”.
Al Capo II (articoli da 8 a 16) contiene diverse norme in materia sanitaria.
Sintesi delle norme in ambito sanitario
Capo II Disposizioni in materia di salute
Art. 8 Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici
Istituito un fondo MEF pari a 1.085 milioni di euro per l’anno 2023, per il ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per dispositivi medici; infatti molte imprese hanno avviato contenziosi legali rifiutando di versare la quota a loro carico per il ripiano, contestando la norma sul pay back sulla spesa per dispositivi medici. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna regione (vedi Tabella A) provincia autonoma possono essere utilizzati per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell’anno 2022
Art. 9 Iva su payback dispositivi medici
Le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l’IVA dall’ammontare dei versamenti effettuati ai fini del ripiano dello sforamento dei tetti della spesa per dispositivi medici.
Art. 10 Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell’attività lavorativa già svolta
Previsti limiti sulla possibilità di reclutare medici e infermieri cd “a gettone”: Le aziende e gli enti del SSN, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate. Ciò riguarda esclusivamente i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità valide per l’accesso a posizioni equivalenti nel SSN e che rispettano le norme in materia di orario di lavoro. Anche per “contenere i costi”, con DM Salute, sentita l’ANAC, entro 90 giorni sono elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un privato (per i servizi di cui sopra) in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il SSN. Le aziende ed enti del SSN, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l’assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, riservando il 50% dei posti a personale che lavora da sei mesi in tali servizi (escluso ex dipendenti a TI del SSN).
Art. 11 Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell’indennità nei servizi di emergenza-urgenza
Aziende ed enti del SSN possono, per l’anno 2023, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza – urgenza ospedalieri del SSN e di ridurre le esternalizzazioni, ricorrere alle prestazioni aggiuntive: § per il personale medico, con tariffa oraria che può essere aumentata fino a 100 euro lordi (costo annuo 50 milioni)§ per il personale infermieristico con tariffa oraria che può essere aumentata fino a 50 euro lordi (costo annuo 20 milioni)(valori entrambi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione).Inoltre, viene anticipata al 2023 l’indennità per il personale del Pronto Soccorso (costo annuo 100 milioni).Per coprire integralmente tali costi è incrementato di 170 milioni di euro il livello del fondo sanitario nazionale 2023.
Art. 12 Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza
Per fronteggiare la carenza di medici nei servizi di emergenza-urgenza previsto, fino al 31.12.2025, un ampliamento della platea dei medici che possono accedere al servizio e alle procedure concorsuali finalizzate alla stabilizzazione.Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza del SSN, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle norme, fino al raggiungimento del limite di età previsto.Al personale sanitario con primo accredito contributivo successivo al 1.1.1996, è riconosciuto, per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l’incremento dell’età anagrafica, pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza (limite di 24 mesi, valido dalla data in vigore del DL fino al 2032), come per i lavori usuranti.
Art. 13 Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43
Abolito il vincolo di esclusività, fino al 31.12.2025 per il personale infermieristico, tecnico sanitario e le ostetriche, che possono così svolgere attività privata e fuori dal SSN.
Art. 14 Modifiche all’articolo 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145
Le aziende e gli enti del SSN, e le strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa, possono assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale gli iscritti al terzo anno del corso di formazione specialistica (medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi) utilmente collocati nella graduatoria separata dopo le procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita. Il limite precedente di questa possibilità: 31.12.2025 viene eliminato e non è previsto un termine.
Art. 15 Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero.
Per fronteggiare la carenza di personale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l’esercizio temporaneo di professioni sanitarie con una qualifica professionale conseguita all’estero, in deroga alle norme in materia.
Art. 16 Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario
Inasprito il sistema normativo penale posto a tutela del personale sanitario, socio-sanitario e ausiliario: la reclusione, prevista dall0art. 583-quater del CP, aumentata anche in caso di lesioni non gravi o gravissime – da 2 a 5 anni – per chi comunque aggredisce operatori sanitari. Per le lesioni gravi o gravissime resta quanto disposto dall’art. 583-quater del codice penale: “le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni”.