LEGGE DI BILANCIO 2023: sintesi per ambito socio sanitario

Legge di Bilancio 2023

SCHEDA – Principali misure sociosanitarie 

Per la sanità previste risorse ben al di sotto dell’inflazione: così niente assunzioni e rinnovo dei contratti di lavoro.

Sulle pensioni previsti pesanti tagli alle rivalutazioni.

Sulla Povertà: ridotto il Reddito di Cittadinanza.

Nulla è previsto per la Non Autosufficienza.

Sintesi delle principali misure per Sanità e Sociale

Sanità    –   (Legge di Bilancio 2023: art. 1 commi da 526 a 547)

comma 535: previsto un incremento del livello del Fondo Sanitario Nazionale di 2,15 miliardi nel 2023 e 2,3 miliardi nel 2024. Ma nel 2023 ben 1.400 milioni sono vincolati ai costi energetici. L’incremento non copre nemmeno l’aumento dei costi dovuti all’inflazione, rimane così sottofinanziata la sanità pubblica, impedendo sia le nuove assunzioni (per attuare i progetti PNRR, affrontare l’emergenza dei pronto soccorso, la fuga dei professionisti …) e il rinnovo dei contratti di lavoro.

Da notare che la variazione del FSN è largamente al di sotto dell’andamento del PIL nominale (vedi grafico 1)

  Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
LIVELLO FSNLegge Bilancio 2022 n. 234/2021 comma 258 124.061 126.061 128.061
Disegno di Legge Bilancio 2023 “Meloni” Incremento FSN art. 96 – sul livello FSN ex comma 258 legge 234/2021 2.150di cui 1.400 vincolati a costi energetici  2.300
Incremento FSN vincolato a farmaci innovativi FSN – L. 234/2021 c. 259 100 200 300
Incremento FSN vincolato a borse di studio specializzandi L. 234/2021 c. 260 194 319 347
Contributo costi energetici – bollette: DL aiuti 50/2022 e DL 144/2022 1.600    
Bonus psicologi DL 115/2022 art. 25 15    
LIVELLO FSN post ddl Bilancio 2023  125.970 128.730 131.008
Variazione FSN rispetto anno precedente 2,2% 1,7%
andamento PIL nominale 4,8% 4,7%
grafico 1

grafico 2

Il grafico 2 mostra la diminuzione della spesa sanitaria, in % rispetto al PIL, dopo la legge di bilancio 2023. Si torna ai livelli pre pandemia

comma 536: previsto un incremento di 650 milioni di euro, per l’anno 2023, del fondo speciale vaccini e farmaci Covid presso il Ministero della Salute (ma queste risorse non fanno parte del FSN)
commi 526-527: il valore dell’indennità di Pronto Soccorso destinata a dirigenti medici e personale del comparto aumenta, ma solo dal 1 gennaio 2024. Per coprire i costi – 200 milioni euro anno – non sono stanziate risorse aggiuntive, infatti non si prevede il corrispondente incremento del Fondo Sanitario Nazionale
comma 528: proroga di un anno, fino al 31.12.2024, l’arco temporale entro il quale può avere luogo la stabilizzazione del personale sanitario e socio sanitario del SSN, e amplia il termine entro il quale deve essere maturato il prescritto requisito relativo all’anzianità di servizio: non più entro il 30.6.2022 ma entro il 31.12.2023. La norma modificata  è l’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 234/2021.
comma 529: destina 40 milioni di euro all’anno (2023, 2024 e 2025) per il “Piano di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025 (che non è stato ancora approvato con Intesa Stato Regioni) ma non si stanziano risorse aggiuntive: vengono utilizzati i finanziamenti attuali per gli specifici obiettivi del Piano Sanitario Nazionale.
comma 530: istituisce un fondo presso il Ministero della Salute: 500.000 euro per l’anno 2023 e un milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per finanziare futuri interventi normativi per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.
comma 531: finanziamento (dal fondo MEF esigenze indifferibili) agli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) della “Rete oncologica” del Ministero della salute per lo sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore degli IRCCS della “Rete cardiovascolare”.
commi 532-534: concessa un’ulteriore remunerazione aggiuntiva alle Farmacie per il rimborso farmaci del SSN (già prevista dalla legge 69/2021). Per coprirne il costo di 150 milioni annui non vengono assegnate risorse aggiuntive, si utilizzano i fondi attuali per i progetti specifici del Piano Sanitario Nazionale.
comma 537: dispone che alcune risorse già stanziate dalle leggi precedenti per le assunzioni di personale da parte del Ministero della salute, sono comprensive della quota da destinare al trattamento accessorio.
comma 538: il cosiddetto bonus psicologo (ex art. 1-quater, comma 3 DL 228/2021, esteso anche per l’anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti. Il limite massimo pro capite del contributo è elevato a 1.500 euro a persona (prima era di 600 euro a persona). La spesa deve restare entro 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024, a fronte di un limite complessivo per il 2022 pari a 25 milioni di euro).
comma 539: incrementa di 200.000 euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, il Fondo del Ministero della Salute per i test Next generation sequencing (test di profilazione genomica del colangiocarcinoma).
commi 540 e 541: Payback farmaceutico. Possibilità alle regioni e alle province autonome di iscrivere per l’equilibrio del settore sanitario 2022 il payback relativo agli anni 2020 e 2021 senza appostare accantonamenti. Le disposizioni si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023. Entro sessanta giorni saranno definite le modalità di applicazione della norma della legge di bilancio 2022 che applica uno sconto sul payback farmaceutico in favore delle aziende che hanno provveduto all’integrale pagamento dell’onere di ripiano 2021.
comma 542: prevede anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti, in attesa dell’adozione del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce alle Università le risorse previste.
comma 543: 35 milioni di euro per i policlinici universitari (ndr privati) gestiti direttamente da università non statali. 
comma 544: innalza allo 0,40 per cento del Fondo Sanitario Nazionale la quota premiale delle Regioni e province autonome per l’anno 2022 (di norma la quota premiale è allo 0,25% del FSN), a condizione che adottino misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio, tra cui l’istituzione di una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per predeterminati volumi stabiliti con apposito decreto.
commi 545 a 547: autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per provvedere ad interventi infrastrutturali dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere
nelle province di Latina e Frosinone. Copertura dei costi con fondi ex trattato internazionale di partenariato e cooperazione tra Italia e Libia.
comma 83: Le regioni devono presentare un Piano di potenziamento delle cure palliative, per arrivare entro il 2028, a raggiungere il 90 per cento della relativa popolazione regionale. Il monitoraggio semestrale del piano è affidato ad Agenas. La presentazione del Piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo statale del SSN.
Sociale     –     (Legge di Bilancio 2023: Lavoro e Politiche Sociali commi da 253 a 356 e Famiglia e Disabilità commi da 357 a 368)
comma 293: incrementa, dal 1° gennaio 2023, l’importo di alcune prestazioni aggiuntive erogate dall’INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell’amianto, ai soggetti che hanno contratto determinate patologie in seguito all’esposizione all’amianto.
comma 308: incrementa di 6 milioni di euro dal 2023 l’autorizzazione di spesa stanziata per favorire l’attività lavorativa dei detenuti.
commi da 313 a 321 prevedono che, nel corso del 2023, … il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di sette mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant’anni di età. Dal 1° gennaio 2023, si dispone l’obbligo, per i beneficiari inseriti in un percorso lavorativo … di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare.
I beneficiari tra i 18 e i 29 anni privi di obbligo scolastico, devono frequentare di percorsi di istruzione per conseguirlo.   I comuni devono impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale nell’ambito di progetti utili alla collettività.
Decade Il beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro, anche se perviene nei primi diciotto mesi.
La componente del reddito di cittadinanza riconosciuta ai nuclei familiari residenti in abitazione sia erogata direttamente al locatore dell’immobile che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.
Si dispone l’abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024.
commi 338-341: Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta
comma 355: autorizza la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 allo scopo di sostenere l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi
comma 356: autorizza la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.
comma 357: ridisciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Si rendono permanenti le equiparazioni, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente: tra il figlio minorenne a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico; tra il figlio minorenne a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico. Inoltre, si proroga un ulteriore beneficio con riferimento ai figli a carico con disabilità, nell’ambito di alcuni nuclei familiari e si introducono: un incremento dell’assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero di età inferiore a tre anni; un elevamento da 100 a 150 euro mensili della maggiorazione forfettaria dell’assegno, prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.
commi 362-364: istituiscono il Fondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l’inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia.
comma 365:  proroga al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
commi da 366 a 368: stanziamento di 5 milioni di euro per il 2023, per un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in regime semiresidenziale o residenziale, in favore di anziani; il contributo è determinato – secondo i criteri da definire con decreto – in proporzione all’incremento dei costi sostenuti per l’energia termica ed elettrica nell’anno 2022 rispetto all’anno 2021.
Print Friendly, PDF & Email