Secondo la ricerca ISTAT del 2018 “Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro” sono 1 milione 404mila le donne, tra i 15 e 65 anni, in Italia che, nel corso della loro vita, hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro, di cui 425mila negli ultimi tre anni. Le donne devono cedere a questi ricatti per poter essere assunte, per non perdere il posto di lavoro o per ottenere avanzamenti di carriera. Per quanto attiene al momento dell’assunzione ad esserne colpite più frequentemente sono le impiegate (37,6%) e le lavoratrici nel settore del commercio e dei servizi (30,4%).
Le molestie sul lavoro possono già presentarsi al primo colloquio. Ad esempio, una domanda, fatta ancora troppo frequentemente alle donne, è se vogliano avere figli. Un’altra pratica diffusa era quella delle dimissioni in bianco, oggi arginata grazie all’obbligatorietà di doverle rassegnare online, sino ad arrivare alle molestie psicologiche, verbali e sessuali, a minacce e intimidazioni.
Numerosi studi hanno fornito evidenze scientifiche sulle conseguenze negative per la salute psicofisica delle vittime di molestie e violenze. Si va dai disturbi del sonno all’ansia, ma anche a cefalea, problemi dermatologici, tachicardie, dolori cronici, dispnee e, più in generale, disturbi da stress post-traumatico.
Cosa può fare la lavoratrice che subisce molestie/violenza sul luogo di lavoro?
Deve essere informata sulla policy aziendale e farsi aiutare dalle figure competenti come i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e i delegati sindacali. Qualora queste figure non fossero presenti all’interno dell’azienda può rivolgersi direttamente a un sindacato e aprire una vertenza. Può inoltre avviare una causa civile per chiedere un risarcimento e anche intentare una causa penale. Un consiglio che viene dato dalle figure competenti è di tenere traccia delle molestie subite, conservare eventuali messaggi
telefonici, scritti e registrati, le e-mail e tutto quanto possa essere utile come prova in sede processuale. Per avviare un’azione penale, bisogna sporgere denuncia presso un Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri contro la persona responsabile delle molestie. È possibile infine rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro, l’ente deputato al controllo del rispetto normativo nelle aziende.
La Convenzione dell’OIL e il suo recepimento in Italia
Rispetto alla normativa per la tutela delle lavoratrici, l’Italia ha recepito nel 2021 la Convenzione dell’OIL, Organizzazione Internazionale del Lavoro, n. 190, sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. La Convenzione definisce:
- l’espressione “violenza e molestie” nel mondo del lavoro come un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere;
- l’espressione “violenza e molestie di genere” come la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.
La Convenzione protegge i lavoratori e le lavoratrici, ma anche le persone in formazione, inclusi tirocinanti e apprendisti, le persone licenziate, volontarie, alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro. Si applica a tutti i settori, pubblici e privati.
Gli Stati Membri sono tenuti a rispettare, promuovere e attuare il diritto di tutti e di tutte ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie; ad adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Un tale approccio deve includere: il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge; la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l’eliminazione della violenza e delle molestie; l’adozione di una strategia globale che preveda l’attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie; l’istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l’applicazione e il monitoraggio; la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno; l’istituzione di misure sanzionatorie; lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione; la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.
Come già accennato, la Convenzione OIL è stata recepita in Italia con la Legge 15 gennaio 2021, n. 4, pubblicata sulla GU n. 20 del 26-1-2021, di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione”. Il quadro normativo è in evoluzione. La ratifica da sola non basta. La Convenzione chiede espressamente agli Stati Membri di far seguire a essa l’emanazione di Leggi e Regolamenti, che introducano norme fattive per prevenire la violenza e le molestie sul luogo di lavoro.
Per approfondimenti
L’INAIL ha redatto l’opuscolo “Ri-conoscere per prevenire i fenomeni di molestia e violenza sul luogo di lavoro” e una brochure per riconoscere e prevenire le molestie sul lavoro. L’obiettivo è garantire un ambiente di lavoro sano, privo di fattori di discriminazione e di qualsiasi forma di violenza, fisica o psicologica, anche allo scopo di migliorare la produttività e la qualità delle prestazioni, riducendo, allo stesso tempo, il rischio di infortuni e di malattie professionali.
il documento “Appunti e suggerimenti (non esaustivi) per gli accordi di II livello in materia di prevenzione delle violenze e delle molestie anche sessuali nei luoghi di lavoro” è stato redatto da Cgil Piemonte e Cgil Umbria, con riferimento a quanto possono fare datori di lavoro, lavoratori, RLS, RSPP per migliorare la prevenzione.
fonte testo e immagine: DORS