Il DM 77/2022 “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” riconosce al Distretto un ruolo determinante nel garantire risposte assistenziali integrate efficaci per la presa in carico dei cittadini. Paolo Da Col e Antonino Trimarchi ripercorrono, a quarant’anni della sua istituzione, la storia e l’evoluzione del Distretto sul territorio nazionale e individuano alcuni punti centrali del DM che evidenziano la sua centralità nella costruzione della nuova architettura dell’assistenza territoriale.
Il recente Decreto Ministeriale 77/2022 che regolerà la nuova assistenza territoriale segna, a nostro parere, un’importante tappa nella storia del SSN, tendenzialmente positiva. Ne apprezziamo, al di là di ogni dubbio espresso in questa nota, il fatto evidente che in esso il Distretto torna al centro dell’attenzione, insieme a “cose di assistenza territoriale”, come non si vedeva dai tempi del D. Lgs. 502/92 e 229/99, leggi dello Stato (il DM ha natura di “regolamento”) che per noi restano guida inseparabile e tuttora nostri punti di riferimento, culturali ed operativi (particolarmente il D. Lgs. 229). Il DM 77 si aggiunge a questi in modo certamente rilevante.
Come Soci della CARD1, unica Associazione e Società Scientifica italiana dei Distretti, che molti “distratti” del mondo politico e tecnico hanno trascurato negli ultimi anni, non possiamo non rallegrarci di questa rinnovata e approfondita attenzione. Lo scopo di questa nota è soffermarci su come è considerato il Distretto nel DM 77, senza addentrarci in dettaglio nei suoi elementi correlati (Casa della Comunità, COT, ecc.). Riprenderemo molte riflessioni ed idee sul Distretto sviluppate in quasi trenta di storia della CARD e reperibili nel nostro sito web istituzionale cui rimandiamo.
Come primo punto, occorre porsi la domanda se il Distretto effettivamente esca rafforzato dal DM. La risposta è affermativa, ma con riserva. Affermativa in quanto il Capitolo 4 del DM è specifico per il Distretto già nel suo titolo “Distretto: funzioni e standard organizzativi”; chiaro ed utile il box iniziale (riprodotto in appendice) in cui è chiarita la sua dimensione di riferimento (100.000 abitanti, variabili secondo caratteristiche di popolazione e territorio orografico) e la composizione dei nuovi elementi territoriali. Viene enunciato che “La programmazione deve prevedere i seguenti standard……..” e segue appunto l’elenco dei nuovi servizi e strutture di sicuro rinforzo del “territorio”.
La nostra riserva nasce dal fatto che il termine “programmazione” non implica in realtà “realizzazione” e gli “standard” non sono riferiti al modello costitutivo di Distretto, bensì agli elementi che in esso la programmazione (v. sopra) deve includere. Secondo la nostra interpretazione del DM, qui sussistono i fattori di debolezza. Primo, la natura giuridica del DM si posiziona ad un livello inferiore nella gerarchia delle fonti di diritto rispetto alle leggi sopraccitate (si ripete: il DM è atto di “regolamento”, non di legge statale di “riforma”). Secondo, valorizziamo quanto riportato nell’art. 1 comma 1, ove si legge “Il modello per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario nazionale e gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture dedicate all’assistenza territoriale e al sistema di prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico sono individuati, rispettivamente, negli Allegati 1, avente valore descrittivo, e 2, avente valore prescrittivo,…..”. (nostro il grassetto).
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Gli Autori: Paolo Da Col, Antonino Trimarchi (Centro Studi CARD – Confederazione della Associazioni Regionali dei Distretti, Società Scientifica delle Attività Territoriali)