Le Regioni e le Province autonome sottolineano i temi di maggior rilevanza che non hanno trovato soluzione nel DL in esame (n.d.r. si tratta del DL 50/2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”) e che erano stati portati all’attenzione del Governo già precedentemente. Inoltre, sono illustrate specifiche osservazioni ad alcune tematiche del decreto.
—> Sanità: spese di emergenza Covid, spese per l’energia e questione indennizzi persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati;
Dalla necessità di copertura delle spese già sostenute per l’esercizio 2021 come da quelle per l’esercizio 2022, origina la criticità di salvaguardare gli equilibri dei sistemi sanitari regionali e scongiurare l’applicazione nella misura massima prevista dalla vigente normativa dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive oltre che il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di verifica -legge n.311/2004, art. 1, c. 174.
Con riferimento all’anno 2022, nonostante l’incremento di 2 miliardi previsti dalla Legge di bilancio, ma interamente finalizzato per l’attuazione di specifiche misure, il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale non appare adeguato per consentire la sostenibilità della programmazione sanitaria alla luce dei significativi oneri per il proseguimento delle misure di gestione dell’emergenza pandemica e, contestualmente, dei maggiori costi emergenti. In particolare:
—> le Regioni e le Province autonome stanno organizzandosi per somministrare una quarta dose in autunno;
—> maggiori costi energetici, inflattivi e contrattuali graveranno considerevolmente sui bilanci sanitari;
—> maggiori oneri necessari per riportate l’attività sanitaria in una fase ordinaria e per recuperare le prestazioni non urgenti che sono state rinviate durante la fase emergenziale;
—> maggiori oneri a partire dall’anno 2022 (in termini di maggiori costi o minori ricavi) determinati dalla cessazione delle forniture commissariali, dall’adozione del nuovo nomenclatore della protesica e della specialistica ambulatoriale, dall’attuazione delle misure previste dal PanFLu.
Per quanto riguarda il tema degli “Indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni”, il tema è stato già proposto in molti DL precedenti e per la legge di bilancio 2022. Infatti, la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, c. 821) ha previsto un finanziamento per 50 milioni di euro per l’anno 2021 all’onere sostenuto dalle Regioni
per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
Sebbene sia previsto che le Regioni si facciano carico di anticipare le risorse dal 2015 lo Stato non ha stanziato nulla per gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni.
L’obiettivo è costituire almeno un cofinanziamento annuale alla spesa, vieppiù alla luce delle ultime sentenze sui risarcimenti «per sangue ed emoderivati infetti» in cui il Ministero della Sanità è condannato a risarcire i danni per omessa vigilanza e controllo.
…omissis
—> Salute – aumenti prezzi e costi
• Osservazioni in merito all’art. 26 del D.L. 50/2022
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici il Governo ha varato il Decreto-legge n. 50 /2022 che prevede all’art.26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici” per lavori aggiudicati sulla base delle offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, per le opere eseguite e contabilizzate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e per gli interventi in corso di progettazione.
Lo stato di avanzamento dei lavori, rispondenti ai criteri soprarichiamati, viene adottato applicando i nuovi prezziari che le Regioni devono predisporre entro il 31 luglio 2022. Il nuovo prezziario si applica di default per tutti i contratti in essere relativamente alle opere eseguite e contabilizzate nell’arco del periodo sopra individuato. All’applicazione di detto prezziario si deve applicare il ribasso formulato dall’appaltatore in sede di offerta.
I maggiori importi sono riconosciuti all’Appaltatore dalla Stazione Appaltante nella misura del 90%. A tal fine possono essere utilizzate: nel limite del 50%, le risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico e le eventuali ulteriori somme a disposizione stanziate annualmente per il medesimo intervento; agli stessi fini possono essere utilizzate le somme derivanti dai ribassi d’asta, nonché le somme disponibili per altri interventi già collaudati.
In caso di insufficienza delle risorse la Stazione Appaltante può procedere a formulare istanza di accesso a fondi nazionali sia per interventi di cui al PNRR e al PNC sia per gli altri interventi comunque essi siano finanziati. Le istanze vanno presentate entro il 31 agosto 2022 per i lavori contabilizzati entro il 31 luglio 2022 ed entro il 31 gennaio 2023 per i lavori contabilizzati entro il 31 dicembre 2022. Il pagamento alle imprese viene effettuato dalla stazione appaltante entro 30 giorni dal trasferimento dal livello nazionale delle risorse.
Gli oneri derivanti dall’applicazione delle istanze di accesso sono quantificati dal Decreto-legge in 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, 2.750 milioni di euro per l’anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026.
• Osservazioni in merito all’art. 40 del D.L. 50/2022
Le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale stanno registrando un considerevole aumento dei costi determinato dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. La previsione dell’incremento dei costi è in continua evoluzione ed aggiornamento.
Al momento, lo stanziamento di 200 milioni ad integrazione del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2022 a concorso dei maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche è apprezzabile, ma appare insufficiente rispetto al reale andamento dei costi che registrano, in valore assoluto, un incremento significativamente superiore, stimato dalle Regioni in 879,44 mln di euro circa. (vedasi emendamento allegato già approvato dalla Commissione Salute nella seduta dello scorso 29 marzo)
leggi il documento integrale Conferenza delle Regioni e province autonome: “POSIZIONE IN MERITO AL PARERE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHÉ IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA (C 3614)”