SISTEMA NAZIONALE PREVENZIONE SALUTE DAI RISCHI AMBIENTALI E CLIMATICI: pubblicato il Decreto Legge che, all’articolo 32, istituisce il nuovo sistema nazionale di prevenzione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022 il Decreto Legge 36/2022 ” Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che all’articolo 27 prevede  l’Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici.

Il testo dell’articolo 27: Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici

  1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, e’ istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS».
  2. Il SNPS, mediante l’applicazione dell’approccio integrato «one-health» nella sua evoluzione «planetary health» e tramite l’adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, di seguito «SNPA», concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunita’ e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilita’, in coerenza con i principi di equita’ e prossimita’.
  3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni:

a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori;

b) favorisce l’inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attivita’ di comunicazione istituzionale e formazione;

c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorita’ di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;

d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all’acquisizione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati;

e) assicura il supporto alle autorita’ competenti nel settore ambientale per l’implementazione della valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell’ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:

a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;

b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonche’ con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;

c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

d) l’Istituto superiore di sanita’, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;

e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l’adozione di apposite direttive.

5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell’ambito del SNPS, per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 3.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, sono definite le modalita’ di interazione del SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l’adozione di apposite direttive, la effettiva operativita’, secondo criteri di efficacia, economicita’ e buon andamento, delle modalita’ di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo periodo e’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;

b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell’Istituto superiore di sanita’, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;

c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore; d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attivita’ promosse dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennita’, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Ai fini dell’attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con gli interventi indicati, per il progetto «Salute, Ambiente, Biodiversita’ e Clima», nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, nel limite delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti connessi all’attuazione del presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fonte: Gazzetta Ufficiale 100/2022

 

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 Gazzetta Ufficiale – 30.4.2022 

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