LA COSTITUZIONE ITALIANA MODIFICATA PER INCLUDERE LA TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE: un modello per l’Europa, il commento pubblicato su The Lancet

Tripartite and UNEP support OHHLEP's definition of "One Health"
fonte img: WHO

La legge costituzionale n. 1 del 2022, approvata con al maggioranza dei due terzi dei componenti, interviene sugli articoli 9 e 41 della Costituzione per introdurre la tutela dell’ambiente nelle loro previsioni.

Il testo introduce un nuovo comma all’articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere – nell’ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma dell’art. 9 Cost., si attribuisce alla Repubblica anche la tutela di tali aspetti. Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi. È al contempo oggetto di modifica l’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, a sua volta, il terzo comma dell’articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali. …leggi tutto su parlamento.it



Il documento pubblicato su The Lancet: “La Costituzione italiana modificata per includere la tutela dell’ambiente e della salute: un modello per l’Europa”

di Prisco Piscitelli, Sergio Costa, Andrea Costa, Michele Emiliano, Nicola Caputo, Francesco Schittulli, Marco Bonabello, Fabio Pollice, Antonio Felice Uricchio, Alfonso Pecoraro Scanio, Alessandro Miani 

L’8 febbraio il Parlamento italiano ha finalmente approvato la modifica dell’articolo 9 della Costituzione dichiarando che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca tecnico-scientifica, tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistem

i, anche nell’interesse delle generazioni future; le leggi dello Stato regoleranno le forme di protezione degli animali”. Il Parlamento ha così riformulato il precedente articolo 9 della Costituzione, che includeva genericamente la tutela del “paesaggio”. Anche il cruciale articolo 41, relativo alla libertà di iniziativa economica, è stato così modificato: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può avvenire in contrasto con l’utilità sociale o quando lede la sicurezza, la libertà, la dignità umana, la salute e l’ambiente. La legge prevede programmi e controlli adeguati, affinché le attività economiche pubbliche e private possano essere indirizzate e coordinate a fini sociali e ambientali”. Tale riforma costituzionale chiarisce definitivamente anche i termini di applicabilità dei reati ambientali, questione giuridica entrata nell’ordinamento italiano solo nel 2015 con l’ambigua formula della punizione dei danni ambientali causati “in modo abusivo”, sottintendendo quindi che vi possano essere anche “danni non abusivi”. Questi emendamenti costituzionali rappresentano un’affermazione di principi fondamentali che avranno importanti conseguenze in quanto configurano un nuovo presupposto per contrastare l’emissione di inquinanti pericolosi in tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo), che prima erano riconosciute solo come caso generico di “lanciare o abbandonare cose pericolose”.

Estendere la tutela costituzionale all’ambiente e agli ecosistemi significa anche aumentare il livello di tutela della salute dei cittadini, in particolare dei gruppi più vulnerabili come i bambini ei malati/anziani, come già evidenziato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Inoltre, la prospettiva della protezione dell’ambiente “nell’interesse delle generazioni future” risponde alla visione sfidante del Green Deal europeo, ed è chiaramente in linea con il piano europeo Next Generation EU, recentemente adottato in Italia come Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), grazie alla disponibilità del relativo sostegno finanziario europeo. Infine, l’emendamento costituzionale in materia di biodiversità e protezione degli animali – oltre alla nuova sensibilità sociale nei confronti della sofferenza degli animali – è strettamente conforme al quadro complessivo noto come “One Health Approach” (riconoscendo l’interdipendenza della salute umana e degli ecosistemi) adottato da l’UE nella prospettiva di prevenire la resistenza antimicrobica e le future epidemie o pandemie originate da zoonosi, come esemplificato dall’attuale emergenza COVID-19.

Il recepimento costituzionale della tutela ambientale apre anche nuove possibilità di applicazione del principio di precauzione sancito dall’articolo 191 degli attuali Trattati sul funzionamento dell’Unione Europea per “consentire una rapida risposta di fronte a un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale, o per proteggere l’ambiente”. Tuttavia, l’applicazione di tale principio è piuttosto difficile in situazioni reali, come le procedure di autorizzazione di attività a potenziale impatto ambientale, per la mancanza di chiari riferimenti normativi. In questa prospettiva, la rinnovata Costituzione italiana potrebbe rappresentare un valido modello per altri paesi per ridisegnare il proprio quadro giuridico includendo la tutela dell’ambiente e della salute. (traduzione in italiano a cura di SOS Sanità)

leggi il documento su The Lancet (en)

fonte: The Lancet

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