PNRR, DM 71, i rischi della mancata Intesa e l’opportunità di correggerne alcuni errori. di Filippo Palumbo, Maria Giuseppina La Falce

Gentile Direttore,

Quotidiano Sanità ha dato il giusto rilievo alla mancata intesa che si è registrata, nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 30 marzo 2022, sullo schema di decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze concernente il regolamento recante “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” – PNRR M6-C1-Riforma 1, Reti di prossimità strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale.

Si ricorda che l’intesa è proposta ai sensi della norma risultante dall’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dalla correlata sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 2006 con la quale si dispone che con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale mancata intesa fa nascere preoccupazioni in merito alla tempistica con cui poter procedere alla realizzazione di quanto previsto dalla Componente 1 della Missione 6 – Salute del PNRR, con la possibile conseguente difficoltà a mantenere ed utilizzare il finanziamento alo scopo previsto in sede di UE.

Al riguardo è bene evidenziare che il rischio di perdere i finanziamenti non è in realtà connesso unicamente al fattore tempo derivante dal tentativo di conseguire l’intesa apportando modifiche gradite alle Regioni o derivante anche dal semplice rispetto della tempistica minima cui il Governo deve attenersi per procedere senza l’intesa.

Una quota di rischio è legata al fatto che il provvedimento di cui parliamo contiene passaggi e decisioni opinabili sotto il profilo della coerenza con l’attuale assetto del SSN e dei più complessivi rapporti lo Stato e le Regioni dopo la legge costituzionale n.3/2001. È facile immaginare che nel procedere all’attuazione di un intervento così ampio e complesso possano nascere contestazioni e contenziosi in diverse sedi e in diverse prevedibili circostanze, dall’esito molto problematico.

Ecco allora l’opportunità di approfittare di questo lasso di tempo, che comunque bisogna aspettare, per rivedere alcuni punti di particolare problematicità riscontrabili nel testo posto all’esame della Conferenza Stato Regioni).

Elenchiamo questi punti qui di seguito (in aggiunta ovviamente alle osservazioni della Regione Campania):

1. Verificare se effettivamente può procedersi senza una norma di legge analoga a quella che è stata richiamata per il varo del Regolamento di cui al DM 70/2015, cioè l’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

2. Verificare se nel testo in approvazione non ci siano parti – ad esempio quelle in cui si fa riferimento a modelli organizzativi ovvero a quelle in cui si prevedono modifiche di grande rilievo quali quelle concernenti la medicina generale o la previsione di medici dipendenti senza specializzazione (dirigenti?) – per le quali possa essere contestato il fatto che non si tratta di standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, bensì di principi fondamentali di organizzazione del SSN ( che possono essere approvati solo con legge) ovvero si tratta di modifiche al vigente quadro definitorio dei LEA ( che andrebbero approvate con la specifica procedura fissata delle norme vigenti)

3. Verificare quali problemi potranno nascere dal fatto che vi è un evidente disallineamento tra i punti richiamati nella parte dispositiva dello schema di DM (il Regolamento) e la parte dispositiva dall’ Intesa, nel senso che vi è un rimbalzare e un incrociarsi di indicazioni cogenti tra i due documenti per cui si sa da dove si parte e non si sa dove si arriva

4. Colmare la persistente carenza di previsioni per un rafforzamento strutturale dei Dipartimenti di Prevenzione

5. Verificare come rafforzare gli “standard di confine” tra assistenza ospedaliera e assistenza territoriale

6. Porre riparo alla clamorosa scelta di rinviare la parte che riguarda la Salute mentale nonostante il fatto che si tratta di un’area assistenziale alla quale bisogna dare priorità, in quanto
– da un lato è un’area di servizi sanitari e sociosanitari da considerarsi sotto stress organizzativo permanente che ancora sta metabolizzando gli effetti del pur meritorio processo di riforma per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
-dall’altro in questi quasi 50 anni di vita del SSN ha costituito l’unico vero esempio di dipartimento transmurale.

In conclusione, di fatto il provvedimento nella seduta del 16 marzo non è stato esaminato, dato che le richieste delle Regioni non sono state discusse nella seduta non essendo note prima della stessa ai Ministeri competenti.

Quindi potrebbero decorrere dalla seduta del 30 marzo 2022 (in cui la Conferenza ha registrato la mancata intesa sul testo portato all’esame) i trenta giorni per proporre un nuovo testo e avviare nuovamente l’iter di approvazione di una versione modificata che utilmente affronti le problematiche irrisolte oppure per approvare l’attuale testo del regolamento con delibera del Consiglio dei Ministri motivando le ragioni dell’urgenza dell’adozione anche in assenza dell’intesa con le regioni.

Questa seconda opzione, in base a quello che abbiamo evidenziato parrebbe avventurosa e a rischio.

Filippo Palumbo
Già Direttore Generale e Capo Dipartimento per la Programmazione sanitaria presso il Ministero della salute

Maria Giuseppina La Falce
Già Dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

fonte: QS lettere al direttore

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