Cannabis, legalizzare si può in accordo con le Convenzioni. di Grazia Zuffa

Davvero la legalizzazione della cannabis a scopo ricreativo viola le Convenzioni internazionali sulle droghe, come hanno di recente decretato i giudici costituzionali italiani nel respingere il referendum?  Non è così. Una risposta politica negativa era stata già data dall’Assemblea Generale Onu sulle droghe (Ungass 2016), che nel documento finale approvato all’unanimità aveva proclamato la “flessibilità” delle Convenzioni a sperimentare nuove politiche: con ciò l’organismo più alto delle Nazioni Unite, mentre allontanava l’ipotesi di revisione dei trattati,  sanciva al tempo stesso la compatibilità delle Convenzioni con i sistemi di regolamentazione legale della cannabis inaugurati in alcuni paesi (dall’Uruguay, al Canada, a molti stati Usa).

Una risposta simile proviene da un corposo studio di Kenzi Riboulet-Zemouli, della Faaat (Fondazione per un approccio alternativo alla dipendenza da sostanze), che ha approfondito i fondamenti storico-giuridici della flessibilità delle Convenzioni. Il rapporto del ricercatore francese (High compliance, a lex lata legalization for the non medical cannabis industry[1]) sostiene che l’interpretazione proibizionista dei trattati internazionali sulle droghe è per l’appunto una interpretazione, che si è imposta successivamente, a rimorchio della “guerra alla droga” e della sua dottrina (risalente a Nixon e agli anni Settanta). Se invece guardiamo al testo avendo presente lo spirito di quel tempo e il dibattito che portò alla sua stesura, si scopre che la Convenzione non rispecchia gli intenti proibizionisti degli USA. Tanto è vero che il famigerato falco della proibizione della cannabis, Henry Aislinger, abbandonò il tavolo della trattativa, mentre la maggioranza degli stati decidevano di sostituire la dizione “proibizione” con “controllo” della cannabis (il titolo dell’art.28). Lo scopo principale della Convenzione era di regolare in dettaglio la produzione delle sostanze psicoattive come farmaci, mentre per la produzione a fine non medico e scientifico furono inserite diverse clausole di “flessibilità”.

In sostanza, la proibizione fu pensata e formulata come una “opzione ultima” (o clausola di salvaguardia) a disposizione degli stati, non come obbligo. Il rapporto si concentra sulla lettura di alcuni articoli-chiave, come l’art. 22 (Speciali Previsioni per la coltivazione): questo prevede che lo stato aderente “proibirà la coltivazione” “quando le condizioni prevalenti del paese o di un territorio siano tali da rendere la proibizione della coltivazione di papavero da oppio, di coca o di pianta di cannabis la misura più adattaa suo giudizio, a proteggere la salute pubblica e il benessere ..”. La flessibilità si evince soprattutto nel giudizio lasciato ai singoli stati. Anche l’art.2 (Sostanze sotto controllo), al par. 5, ripete la medesima formula, condizionando la proibizione al giudizio dello stato aderente, quale mezzo più appropriato “ alla difesa della salute e del benessere”.

Così come è utile rileggere i trattati alla luce della storia, è legittimo interpretarli alla luce del presente: le finalità – la tutela della salute e del benessere delle popolazioni – rimangono valide, ma cambiano i significati alla luce delle conoscenze e delle concezioni odierne. Le Convenzioni citano la prevenzione del “abuso”, oggi si parla di “disordini correlati al consumo” e di rischi/danni droga-correlati. Su questa base, il rapporto indica le condizioni per legalizzare senza violare Convenzioni, mettendo in atto le misure oggi a disposizione a difesa della salute pubblica: una efficace prevenzione dei consumi intensivi e più dannosi e politiche di riduzione del danno.

C’è da augurarsi che questo studio contribuisca ad aprire un dibattito serio anche in Italia, dove spesso si straparla di vincoli delle Convenzioni al solo scopo di chiudere la via delle riforme.

Il rapporto è consultabile sul sito fuoriluogo.it

fonte: Fuoriluogo

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