LEGGE BILANCIO 2022: le principali misure proposte per sanità e sociale

Il disegno di legge di bilancio per l’anno 2022 è in discussione al Senato, accompagnato dalle Relazioni Illustrativa, dalla Relazione Tecnica e dai Dossier

  1. Testo correlato 2448 (TOMO I) (PDF PDF) – Relazione illustrativa, Relazione tecnica, Allegato conoscitivo
  2. Testo correlato 2448 (TOMO I – ALLEGATO) (PDF PDF) – Allegato alla relazione illustrativa al disegno di legge. L’ecobilancio dello Stato
  3. Testo correlato 2448 (TOMO II) (PDF PDF) – Disegno di legge, Quadri generali riassuntivi

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Queste le principali misure per sanità e sociale

SANITA’ articoli da 88 a 101

—> Articolo 88 

— comma 1: incrementa il livello del Fondo Sanitario Nazionale FSN che viene fissato in 124.061 milioni di euro nell’anno 2022, in 126.061 milioni di euro nell’anno 2023 e in 128.061 milioni di euro nell’anno 2024. L’incremento del livello del FSN (nel 2021 pari a 122.061 milioni) è di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per un totale di 6 miliardi nel triennio. Parte di questi aumenti sono vincolati (vedi tabella 2) a coprire le spese autorizzate in alcuni successivi articoli;

— comma 2: ulteriore incremento del FSN per il rimborso alle regioni delle spese sostenute per l’acquisto dei farmaci innovativi: di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 202

— comma 3: ulteriore incremento del FSN per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici: di 194 milioni di euro per l’anno 2022, 319 milioni di euro per l’anno 2023, 347 milioni di euro per l’anno 2024, 425 milioni di euro per l’anno 2025, 517 milioni di euro per l’anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027.

— Le due Tabelle riepilogano le misure per il FSN.

TABELLA 1 INCREMENTO FONDO SANITARIO NAZIONALE (FSN) – milioni euro

D.d.L. Bilancio anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025 anno 2026 anno 2027
Incremento FSN su livello FSN 2021 art 88 comma 1

(per quote vincolate vedi tabella 2)

2.000 2.000 2.000      
LIVELLO FSN

art. 88 comma 1

(FSN 2021: 122.061)

124.061 126.061 128.061 decorrere      
Ulteriore incremento vincolato a farmaci innovativi FSN art 88 comma 2 100 200 300 a decorrere 300 300 300
Ulteriore incremento FSN vincolato a borse di studio specializzandi art. 88 comma 3 194 319 347 425 517 543 a decorrere
Riduzione FSN per proroga al 2022 fondo accesso servizi psicologici persone fragili, minori art. 100 c. 3 -10          
TOTALE INCREMENTO FSN 

art. 88 commi 1, 2 e 3 (e articolo 100 c3)

2.284 2.519 2.647      
LIVELLO FSN

art. 88 commi 1, 2 e 3

(FSN 2021: 122.061)

124.335 126.853 129.501      

 

TABELLA 2 INCREMENTO FSN VINCOLATO A VOCI SPECIFICHE – milioni di euro

 ddl Bilancio anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025 anno 2026 anno 2027
INCREMENTO SU LIVELLO FSN 2021 2.000 2.000 2.000      
di cui vincolato PanFlu art. 89 200 350
di cui (potenzialmente) vincolato per personale potenziamento territorio art. 93 90,9 150,1 328 591 1.015,3 a decorrere 1.015,3
di cui (potenzialmente) vincolato a piano liste attesa spesa verso privati accreditati art. 94 500
di cui vincolato aggiornamento LEA art. 98 200 a decorrere 200 200 200 200 200
di cui vincolato a proroga per servizi neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza art. 100 c.1 b* 8
di cui vincolato a proroga reclutamento straordinario psicologi art. 100 c. 1 d* 19,932
di cui vincolato indennità personale Pronto Soccorso art. 101 90 a decorrere 90 90 90 90 90
di cui vincolato proroga USCA art. 105 105
TOTALE INCREMENTO FSN VINCOLATO 1.213,82
Ulteriore incremento vincolato a farmaci innovativi FSN art 88 c.2 100 200 300 a decorrere 300 300 300
Ulteriore incremento FSN vincolato a borse di studio specializzandi art. 88 c. 3 194 319 347 425 517 543 a decorrere
TOTALE INCREMENTO FSN

(vincolato e libero)

2.294 2.519 2.647      

di cui TOTALE INCREMENTO FSN  

VINCOLATO

1.507,8 959,1 1.265      

*per coprire la spesa di tali misure il FSN è incrementato nel 2021 di 8 e di 19,9 milioni

—> articolo 89: destina 200 milioni di euro a valere sul FSN 2022 e 350 milioni del FSN 2023 al finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023

—> articolo 90: aumento di 1.850 milioni di euro nel 2022 del Fondo speciale del Ministero della Salute destinato all’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19

—> articolo 91 comma 1: aumenta di 2 miliardi l’attuale fondo (32 mld) per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico (ex articolo 20 legge 67/1988). L’accesso alle risorse aggiuntive (i 2 miliardi) è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui 32 miliardi di euro del fondo vigente. Il comma 2 autorizza l’utilizzo del Fondo per per costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione con una spesa: 860 milioni di euro. Il comma 3 autorizza l’utilizzo del Fondo per per lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, per l’acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l’attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, con una spesa di 42 milioni di euro. 

—> articolo 92: prevede la proroga dei rapporti di lavoro flessibileinstaurati per fronteggiare l’emergenza pandemica, per medici specializzandi, professioni sanitarie e operatori socio sanitari. Interviene quindi con l’autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato (dal 1.7.2022 al 31.12.2023) una una parziale modifica del tetto di spesa del personale per una stabilizzazione del personale del ruolo sanitario, che abbia maturato al 30.6.2022 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31.1.2020 e il 30.6.2022. Le assunzioni però devono restare entro il limite del tetto di spesa per il personale (l’ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4% come ricalcolato dalle norme più recenti) che viene a questo scopo parzialmente modificato. La spesa per la stabilizzazione del personale nella Relazione Tecnica è stimata in 690 milioni nel 2022 e di 625 milioni a decorrere dal 2023 ma non è precisato se le modifiche al tetto di spesa consentono di autorizzare i tutte le assunzioni (fermo restando che si procede a valere sul livello del FSN).

—> articolo 93 comma 1: autorizza, in deroga ai vincoli legislativi, una spesa massima di personale (del SSN e per quello convenzionato) per il potenziamento dell’assistenza territoriale di 90,9 milioni per l’anno 2022, 150,1 milioni per l’anno 2023, 328,3 milioni per l’anno 2024, 591,5 milioni per l’anno 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dall’anno 2026, a valere sul finanziamento del SSN. Ciò accade a decorrere dall’entrata in vigore del DM previsto nel PNRR. La Relazione Tecnica stima il fabbisogno complessivo per  assumere tale personale comparato con le  risorse previste dal Decreto 34/2020 e dal PNRR, ma non precisa se il livello del FSN sia sufficiente a coprire tale spesa.

—> articolo 94: le norme vigenti per l’abbattimento delle liste di attesa sono prorogate al 31.12.022. Conseguentemente, le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d’attesa e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga ai tetti di spesa vigenti. La spesa autorizzata su base nazionale arriva fino a 500 milioni di euro (Tabella B allegato 3 ddl Bilancio), a valere sul FSN 2022.

—> articolo 95: entro il 30.6.2023 è previsto un DM Salute, previa intesa Stato Regioni, per l’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti ricovero ordinario e diurno.

—> articolo 96: modifica del tetto di spesa farmaceutica per gli “acquisti diretti” (ospedaliera), attualmente al 7,85%: arriva all’8% nel 2022, all’8,15% nel 2023, all’8,30% a decorrere dal 2024. Restano fermi gli altri tetti di spesa (per farmaceutica convenzionata e per gas medicinali). La modifica del tetto è subordinata all’aggiornamento annuale da parte dell’AIFA dell’elenco dei farmaci rimborsabili dal SSN.

—> Articolo 97: deroga ai limiti dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici indicati nell’elenco “Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all’emergenza Covid-19” pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio-.

—> Articolo 98: vincola, a decorrere dal 2022, 200 milioni del FSN all’aggiornamento dei LEA

—> Articolo 99: la disciplina relativa alle quote premiali del FSN da ripartire tra le regioni è prorogata al 31.12.2022  Si tratta dello 0,32% del FSN: circa 390 milioni. Le quote premiali vanno solo alle regioni che rispettano gli adempimenti previsti per il SSN (equilibrio bilancio, garanzia Lea, adesione sistema informativo, ecc).

—> Articolo 100: fino al 31.12.2022 sono prorogate i finanziamenti per le misure sull’ assistenza psicologica (ex articolo 33 del DL 73/2021-Legge 106/2021). Nel 2021 il FSN è incrementato di 8 milioni per i servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e di 19,9 milioni per il reclutamento straordinario di psicologi. Nel 2022 la spesa è a carico del FSN.  Gli allegati 4 e 5 al ddl Bilancio indicano il riparto delle somme tra le regioni.

—> Articolo 101: è prevista un’indennità per il personale dei servizi di Pronto Soccorso, dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN. 27 milioni di euro sono assegnati per la dirigenza medica e 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità.  Per coprire la spesa si vincolano 90 milioni a carico del FSN vigente a decorrere dal 2022. L’indennità verrà inserita nei CCNL, sarà corrisposta in base alla presenza in servizio, avrà decorrenza dal 1.1.2022.

—> Articolo 102: proroga al 30.6.2022 le misure per il funzionamento delle USCA le Unità speciali di continuità assistenziale, la spesa di 105 milioni è a carico delFSN 2022. Per ciascuna regione Il limite di spesa è indicato nell’allegato 6 al ddl Bilancio.

SOCIALE SOCIO SANITARIO

—> articolo 43 interviene sui LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI (LEPS) E LEPS NON AUTOSUFFICIENZA

— i commi 1, 2, 3, 11, 12, 13, trattano i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS)

— i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trattano i LEPS della non autosufficienza

LEPS

—> comma 1: i LEPS sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale (richiamando l’art. 117 secondo comma lettera m) della Costituzione e gli articoli 1 e 2 della legge 328/2000), per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

—> comma 2: i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali ATS (ex art. 8 c. 3 a) Legge 328/2000 che devono programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS. Sono confermate le norme sul Coordinamento dei servizi territoriali (es. accordi territoriali tra i servizi sociali e  gli  altri  enti  per   l’inserimento   lavorativo,   l’istruzione   e   la formazione, le politiche  abitative  e  la  salute; la coincidenza tra distretto sanitario e ATS) e sulla gestione associata dei servizi sociali (ex art. 25 D.Lgs 147/2017).

—> comma 3: con Intesa in Conferenza Unificata saranno definite le linee guida per l’attuazione (ex art. 4 legge 328/2000) degli interventi dei LEPS e per l’adozione di atti di programmazione integrata (ndr: non sono precisati i tempi di adozione dell’Intesa in CU).

—> comma 11: entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2022, con uno o più decreti dei Ministri LPS e MEF, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale, diversi dalla non autosufficienza. Si precisa che le aree di intervento e i servizi sono quelli già individuati dall’art. 22, commi 2 e 4 della legge 328/2000: (povertà, vita autonoma, sostegno per minori, responsabilità familiari, donne in difficoltà, interventi per persone disabili, anziani, dipendenze). Tali LEPS integrano quelli già definiti: valutazione multidimensionale per l’accesso al Reddito di Cittadinanza (articolo 5 e articolo 23 D.Lgs 147/2017), Reddito di Cittadinanza (articolo 1  e articolo 4 DL 4/2019 – Legge  26/2019), Leps Assistenti Sociali (articolo 1, comma 797 legge 178/2020) e si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al DPCM 1 luglio 2021. 

—> comma 12: in sede di prima applicazione i LEPS sono quelli individuati come prioritari nell’ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (a. pronto intervento sociale; b. supervisione del personale dei servizi sociali; c. servizi sociali per le dimissioni protette; d. prevenzione dell’allontanamento familiare; e. servizi per la residenza fittizia; f. progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente), dando così riconoscimento normativo ai LEPS individuati dal Piano.

—> comma 13: al finanziamento dei LEPS (di cui ai commi 11 e 12) concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano nazionale interventi e servizi sociali 2021-2023 insieme alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi. 

LEPS Non Autosufficienza

—-> comma 4: fermo restando quanto previsto dal DPCM 17.1.2017 sui LEA sanitaria, i servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree:

  1. assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari 
  2. servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie,
  3. servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie,

—> comma 5: il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso PUA che hanno la sede operativa presso le Case della comunità del SSN. Presso i PUA operano equipe integrate che effettuano la valutazione multidimensionale dei bisogni assistenziali, composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario e agli ATS.

—> comma 6: gli ATS possono integrare l’offerta dei servizi e degli interventi (indicati sopra al comma 4) con contributi, diversi dall’indennità di accompagnamento ma solo per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza. I contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore o per l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.

—> comma 7: possono essere previsti percorsi di formazione, anche mediante gli enti bilaterali per qualificare il lavoro di cura, con intese stipulate dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali (Il Ministero LPS, vedi successivo comma 8, disciplinerà la materia).

—> comma 8: il Ministero LPS  in collaborazione con l’ANPAL e previa intesa in Conferenza Unificata, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi per la Non Autosufficienza (ex comma 4, lett. c): strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari in collaborazione con i Centri per l’impiego del territorio), per le attività e ai programmi di formazione professionale (vedi sopra il comma 7) per i progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.

—> comma 9 con uno o più DPCM , di concerto tra i Ministeri LPS, MEF e Salute e previa intesa in Conferenza Unificata, sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del loro raggiungimento per le persone anziane non autosufficienti, nell’ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al (seguente) comma 10.

—> comma 10: i finanziamenti destinati ai LEPS per la Non Autosufficienza per le aree di intervento indicate nel comma 4 e per i Punti Unici di Accesso sono quelli stabiliti nel Fondo per le non autosufficienza (ex articolo 1, comma 1264 legge 27 dicembre 2006, n. 29). Tale fondo rimane destinato per almeno il 50% al sostegno delle persone con disabilità gravissima (circa 60mila persone), e viene ora integrato per un ammontare di 100 milioni nel 2022, di 200 milioni nel 2023, di 250 milioni nell’anno 2024, di 300 milioni a decorrere dal 2025.

—> articolo 44 Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia

—> articolo 45 Livelli Essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili

Altre misure sociali

—> articoli 20, 21, 22 Riordino della disciplina del Reddito di Cittadinanza

—> articolo 33 Congedo di paternità elevato il numero dei giorni da 7 a 10. Resta irrisolta l’estensione del congedo di paternità ai lavoratori pubblici.

—> Articolo 35 lavoratrici madri una decontribuzione previdenziale sperimentale del 50 per cento per le lavoratrici che rientrano dal periodo di maternità obbligatoria.

—> articolo 78 prolunga l’indennità di maternità di 3 mesi per le lavoratrici autonome che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità abbiano dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento secondo la variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo

—> articolo 172 incrementa la dotazione fondo di solidarietà comunale nelle cifre indicate da alcuni articoli specifici, per:

  • (art. 171) potenziamento sociale  comuni Sardegna e Sicilia (44 milioni nel 2022 a fino a 113 milioni annui a decorrere 2030)
  • (art. 44) asili nido (120 mln per il 2022, 450 mln per il 2026 e 1,1 miliardo a decorrere dal 2027)
  • (art. 45) trasporto disabili (30 milioni per 2022, incrementi annui fino a 120 milioni a decorrere dal 2027)

—> articoli 38, 39, 40, 41 riguardano misure a favore dei giovani

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