Il coordinamento nazionale scrive al Ministro della Salute segnalando come l’articolo 39-quater del Decreto Legge 77/2021 (ora Legge 108/2021), approvato il 29 luglio, : “appare una norma figlia dello “stigma manicomiale” che associa malattia mentale a pericolosità sociale”…
- Al Ministro della Salute on. Roberto Speranza
3 agosto 2021
Gentile Ministro,
l’articolo 39-quater della Legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge 77/2021 detta disposizioni in tema di comunicazione, da parte del Sindaco, al Prefetto e alle Forze di polizia dell’adozione nei confronti di determinati soggetti di misure o trattamenti sanitari obbligatori (TSO) connessi a patologie che possono determinare il venir meno dell’idoneità all’acquisizione ed alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ed al rilascio di qualsiasi licenza di porto d’armi.
Occorre in primo luogo far notare che la norma, per quanto riguarda il rilascio del porto d’armi, è inutile: già oggi per ottenere il porto d’armi occorre un certificato medico attestante che i detentori di armi comuni da sparo devono presentare un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di stato o del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali.
Quindi quale sarebbe lo scopo della nuova norma? Ridurre la circolazione delle armi? Sarebbe del tutto auspicabile: ma perché rivolgere una norma speciale solo alla popolazione con sofferenza mentale anziché a tutta la popolazione? Sapendo, come è noto, che le persone con disturbi mentali sono “meno pericolose”: infatti risultano responsabili di una quota inferiore di atti violenti con uso di armi da fuoco rispetto alla popolazione generale e sono più a rischio di subire violenza che non di esercitarla.
A nostro parere, questa introdotta con l’articolo 39-quater in oggetto appare una norma figlia dello “stigma manicomiale” che associa malattia mentale a pericolosità sociale e che, all’atto pratico, produce esclusivamente una “schedatura speciale” da parte delle forze di polizia delle persone che hanno subito un TSO. Peraltro la comunicazione di dati tra SSN e Autorità di pubblica sicurezza era già prevista dall’art. 6 c2 Dlgs 204/2010, ma riguardava l’intera popolazione.
Ora invece l’art. 39-quater interviene anche sul citato D.Lgs 204/2010 che prevede l’emanazione di un decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per regolare lo scanbio di dati tra SSN e Autorità di pubblica sicurezza ma aggiunge disposizioni speciali per i TSO. Invece la formula utilizzata dalla norma, prima dell’articolo 39-quater, era finalizzata a definire le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il SSN Servizio Sanitario Nazionale e gli uffici delle Forze dell’ordine nei procedimenti finalizzati all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi senza riferimenti esclusivi o speciali alla malattia mentale. Una siffatta formulazione, evidentemente, serviva per evitare di trasformare condizioni di malattia mentale e trattamenti sanitari – e nello specifico il TSO – in elementi di controllo di polizia, alimentando lo stigma, in spregio alla legge 180/78, che ha escluso dall’ambito dell’ordine pubblico i trattamenti sanitari, anche obbligatori, nei confronti delle persone con disturbi mentali.
Pertanto ci auguriamo che nella fase attuativa delle citate norme, cioè nello specifico decreto previsto dall’articolo 6 comma 2 del D.Lgs 204/2010 come modificato dall’art. 39-quater in oggetto, si introducano adeguati correttivi per escludere il permanere di norme specifiche discriminatorie nei confronti delle persone con sofferenza mentale, in contraddizione con i principi della Legge 180/1978.
In attesa di riscontro, cordiali saluti.
Il Coordinamento nazionale per la Salute Mentale
Legge 108/2021 di conversione del DL 77/2021 articolo 39 quater comma 1